Informativa per i clienti e Condizioni d’Assicurazione per carte di pagamento di Viseca Card Services SA

Carte aziendali – valide dal 1° gennaio 2024

Scegliete il vostro prodotto:

Coperture assicurative Somme massime assicurate in CHF per evento e persona Copertura geografica Pagamento con la carta
Assicurazione infortuni di viaggio
(Decesso o invalidità)
300'000.-in tutto il mondo50%
Assicurazione per interruzione del viaggio5'000.-in tutto il mondo50%
Assistenza medica durante il viaggio
(Viaggio di ritorno e rimpatrio)
illimitatain tutto il mondo-
Assistenza medica durante il viaggio
(Spese di cura all’estero1 1 Se la persona assicurata non dispone di un’assicurazione malattia o contro gli infortuni, EUROP ASSISTANCE rimborsa al massimo il 50% dei costi di degenza ospedaliera o di trattamento ambulatoriale causati da una malattia o da un infortunio, sino a un importo massimo di CHF 50'000.-.)
250'000.-in tutto il mondo2

Ad eccezione del paese in cui la persona assicurata ha il suo domicilio abituale.

-
Assistenza medica durante il viaggio
(Susseguenti spese di cura nel paese di domicilio)
50'000.-Paese di domicilio-
Assistenza medica durante il viaggio
(Spese di ricerca e di salvataggio)
60'000.-in tutto il mondo-
Assicurazione bagagli2'500.-in tutto il mondo50%
24-h-Assistance inclusain tutto il mondo-

1 Se la persona assicurata non dispone di un’assicurazione malattia o contro gli infortuni, EUROP ASSISTANCE rimborsa al massimo il 50% dei costi di degenza ospedaliera o di trattamento ambulatoriale causati da una malattia o da un infortunio, sino a un importo massimo di CHF 50’000.-.
2 Ad eccezione del paese in cui la persona assicurata ha il suo domicilio abituale.

Sommario

Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)

  • 1.Parti

    • 1.1.Assicuratore

      Soggetto che si assume il rischio e fornitore delle prestazioni nell’ambito dell’assicurazione per interruzione del viaggio, dell’assistenza medica durante il viaggio, dell’assicurazione bagagli, dell’assicurazione per annullamento del viaggio, dell’assicurazione franchigia per noleggio auto (CDW) e della Corporate Liability Waiver (CLW) è Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera.

      Soggetto che si assume il rischio e fornitore delle prestazioni nell’ambito dell’assicurazione infortuni di viaggio e nell’assicurazione casco totale veicolo a noleggio (LDW) è GENERALI Assicurazioni Generali SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera.

    • 1.2.Stipulante

      Viseca Payment Services SA, con sede in Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo.

      Secondo le Condizioni d’assicurazione, la stipulante può delegare compiti a terzi.

    • 1.3.Emittente di carte

      Viseca Card Services SA con sede in Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo.

  • 2.Premio

    Il premio assicurativo è a carico della stipulante.

  • 3.Tipo di assicurazione

    L’assicurazione infortuni di viaggio è un’assicurazione di somma fissa. Tutte le altre coperture assicurative sono assicurazioni contro i danni.

  • 4.Trattamento dei dati personali

    Le persone assicurate accettano il fatto che Viseca Payment Services SA o Viseca Card Services SA rispettivamente EUROP ASSISTANCE o GENERALI possa ricorrere a terzi per adempiere ai propri compiti. Il titolare della carta di credito in modo particolare acconsente che la EUROP ASSISTANCE o GENERALI possa verificare presso Viseca Payment Services SA o Viseca Card Services SA se il titolare della carta di credito, al momento del sinistro, era in possesso di un contratto di carta di credito valido con Viseca Payment Services SA o Viseca Card Services SA. In questa misura, il titolare della carta di credito autorizza Viseca Payment Services SA o Viseca Card Services SA a fornire informazioni alla EUROP ASSISTANCE o GENERALI. In questo senso le persone assicurate liberano le aziende in questione dal segreto bancario risp. dal segreto commerciale. EUROP ASSISTANCE o GENERALI elabora questi dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dall’esecuzione del contratto e li utilizza in particolare per determinare il premio, chiarire i rischi, elaborare i casi di sinistro e per analisi statistiche. Ciascun assicuratore tratta i dati personali nel rispetto di tutte le disposizioni in materia di dati.

    Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati.

    La versione più recente del documento è sempre disponibile su www.europ-assistance.ch e www.generali.ch.

Condizioni d'Assicurazione

Gli assicuratori Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, e GENERALI Assicurazioni Generali SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, sono di seguito denominati «assicuratori». L’assicuratore eroga per l’emittente di carte le prestazioni concordate secondo il contratto collettivo di assicurazione stipulato con Viseca Payment Services SA, di seguito denominata «stipulante». Tali prestazioni sono definite dalle presenti Condizioni d’assicurazione e, a complemento, dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Una panoramica delle prestazioni e delle carte è riportata nella Tabella delle prestazioni.

I. Introduzione e definizioni

  • 1. Introduzione

    Le Condizioni d’Assicurazione sono strutturate come segue:

    Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative

    Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)

    I. Introduzione e definizioni

    II. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative

    III. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative

    IV. Procedura e obblighi in caso di sinistro

    Nelle definizioni sono spiegati termini importanti che, ai fini di una migliore riconoscibilità, sono indicati in corsivo nelle seguenti Condizioni d’Assicurazione.

    Nella Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative vengono stabiliti in modo esaustivo, a complemento delle Disposizioni comuni e particolari, le somme assicurate applicabili per ogni tipo di carta in caso di sinistro, la copertura geografica, l’eventuale requisito relativo all’impiego della carta al momento dell’acquisto e la durata del viaggio.

    Le Disposizioni comuni si applicano in tutti i casi in cui le Disposizioni particolari non prevedono un’altra regolamentazione. In caso di contraddizioni si applicano le Disposizioni particolari.

    La panoramica sulla procedura e sugli obblighi in caso di sinistro illustra come procedere e a quali obblighi ottemperare in caso di sinistro. Essa prevale in caso di contraddizioni rispetto alle Disposizioni comuni e particolari.

    Ai fini di una migliore leggibilità si rinuncia all’uso della doppia forma maschile/femminile.

    In presenza di differenze linguistiche tra la versione francese, italiana, inglese e tedesca delle Condizioni d’Assicurazione, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

    2. Definizioni

    Viaggio:

    con viaggio d’affari s’intende un’assenza temporanea per motivi professionali dal luogo di domicilio o di lavoro, della durata massima di 120 giorni civili, escluso il tragitto casa-lavoro. Sono inclusi al massimo 14 giorni liberi o di vacanza, direttamente all’inizio, durante o prima della fine del viaggio d’affari.

    Azienda assicurata:

    con azienda assicurata s’intende la parte contraente che ha stipulato con l’emittente di carte un contratto base (anagrafica aziendale) per l’acquisto di Corporate o Business Card.

    Persona assicurata:

    l’assicurazione copre fino a cinque persone (titolari di carte, collaboratori e non collaboratori) durante un viaggio d’affari pagato in totale per almeno il 50% con una o più carte.

    Svizzera:

    l’intero territorio svizzero, compreso il territorio del Principato del Liechtenstein.

    Estero:

    qualsiasi paese diverso dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.

    Persone vicine:

    coniuge e convivente incl. i loro genitori e figli, figli (incl. figli adottivi e bambini in affidamento), padre, madre, fratelli, sorelle, suoceri, generi/nuore, nonni e nipoti della persona assicurata.

    Infortunio:

    incidente improvviso e involontario subito dal corpo umano in seguito a un fattore esterno straordinario che compromette la salute fisica, mentale o psichica o che provoca il decesso.

    Malattia grave / gravi conseguenze di un infortunio:

    sussistono una malattia grave o gravi conseguenze di un infortunio quando è necessario un ricovero in ospedale (almeno una notte), quando nell’ambito del trattamento il medico deve prescrivere un medicamento soggetto a prescrizione medica in Svizzera, quando il medico dispone un’incapacità lavorativa di almeno cinque giorni lavorativi o attesta per iscritto un’inabilità a viaggiare.

    Mezzi di trasporto pubblici:

    sono considerati mezzi di trasporto pubblici i mezzi di spostamento che circolano regolarmente sulla base di un orario e per il cui utilizzo si deve comprare un biglietto. I jet privati e business per i quali è disponibile una conferma di prenotazione sono coperti. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.

    Effetti personali:

    oggetti personali che la persona assicurata porta con sé.

    Carte:

    tutte le carte di pagamento assicurate (comprese le carte supplementari) dell’emittente di carte secondo la Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative.

    Spese di viaggio:

    il totale dei costi delle prestazioni prenotate per il trasporto e l’alloggio della persona assicurata, inclusi i costi per eventi legati al soggiorno d’affari a pagamento (ad es. seminari, conferenze, corsi e corsi di formazione continua), nonché per attività ricreative prenotate durante il viaggio (ad es. concerti, manifestazioni, eventi sportivi, escursioni, skipass, trattamenti benessere [esclusi trattamenti medici]), incluse le tasse amministrative e di gestione.

    Domicilio:

    luogo in cui la persona assicurata soggiorna prevalentemente e che è considerato il suo domicilio principale.

    Paese di domicilio:

    paese in cui la persona assicurata soggiorna prevalentemente e che è considerato il suo paese di domicilio principale.

    Epidemia / pandemia:

    una malattia contagiosa riconosciuta come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da un’autorità governativa ufficiale nel paese di residenza o di viaggio dell’assicurato.

    Quarantena:

    restrizione obbligatoria della libertà (compreso l’isolamento ordinato) su ordine o altra richiesta di un governo o di un’autorità pubblica per il sospetto che la persona assicurata o una persona che viaggia con, o vicino alla persona assicurata, sia stata esposta a una malattia contagiosa, o a titolo puramente precauzionale. L’obiettivo è prevenire la diffusione della malattia infettiva.

II. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative

Le «Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative» si applicano solo se le «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative» non prevedono disposizioni di diverso tenore.

  • 1. Inizio e fine della copertura assicurativa

    La copertura assicurativa è valida a partire dall’emissione della carta da parte dell’emittente e dalla sua presa in consegna da parte del titolare della carta, al più presto tuttavia a partire dal 1° aprile 2022. La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto relativo alla carta (disdetta da parte dell’emittente di carte, dell’azienda assicurata o del titolare della carta), rispettivamente con la scadenza della carta o con l’esclusione dal o la disdetta del contratto di assicurazione collettiva in essere tra la stipulante e l’assicuratore.

  • 2. Campo di applicazione territoriale

    L’assicurazione è valida in tutto il mondo, Svizzera compresa, a meno che non sia previsto un altro campo d’applicazione al capitolo «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative (III)».

  • 3. Adeguamenti delle Condizioni d’Assicurazione

    Le presenti Condizioni d’Assicurazione e le somme assicurate possono essere modificate in qualsiasi momento. Le modifiche saranno comunicate al titolare della carta principale tempestivamente e in forma adeguata e saranno considerate da questi approvate a meno che il contratto relativo alla carta non venga disdetto per una data antecedente all’entrata in vigore della modifica.

    In caso di modifiche delle Condizioni d’Assicurazione che non possono avere conseguenze negative sulle prestazioni assicurate non sussiste alcun obbligo di informare il titolare della carta principale.

  • 4. Limitazioni della copertura assicurativa

    Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate nelle «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative», non sussiste in linea di massima alcuna copertura assicurativa:

    Per i seguenti eventi e le loro conseguenze:

    • eventi già verificatisi al momento della prenotazione del viaggio o eventi il cui verificarsi era evidente per la persona assicurata al momento della prenotazione del suo viaggio;
    • misure e spese non disposte o approvate dall’assicuratore;
    • eventi legati alla partecipazione ad atti pericolosi, i cui rischi sono ben noti.
    • eventi legati a epidemie, pandemie e quarantena. Questa restrizione non si applica se un’epidemia/pandemia provoca una grave malattia o il decesso della persona assicurata, di una persona vicina o del sostituto sul posto di lavoro. Inoltre, la restrizione non si applica se una persona assicurata deve entrare in quarantena ordinata a seguito del contatto con una persona malata.

    Per i seguenti danni:

    • causati da atti gravemente negligenti o intenzionali oppure da omissioni;
    • causati da abuso di alcool, droghe o medicinali;
    • causati dalla partecipazione a gare, rally o competizioni o allenamenti simili con veicoli a motore, slitte o imbarcazioni a motore. Nell’assicurazione infortuni di viaggio l’assicurazione copre danni causati dalla partecipazione a gare, rally o competizioni o allenamenti simili con veicoli a motore, slitte o imbarcazioni a motore. Questa copertura assicurativa è esclusa per le squadre sportive professioniste;
    • ritenuti eventi correlati ad un reato intenzionale consumato o tentato.

  • 5. Obblighi in caso di sinistro

    • La persona assicurata o avente diritto (azienda assicurata, titolare della carta, collaboratore o non collaboratore) è tenuta ad adempiere integralmente i propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento (tra l’altro notifica immediata dell’evento assicurato all’emittente di carte).
    • La persona assicurata o avente diritto è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a ridurre l’entità del danno e a chiarirne le cause;

    Se la persona assicurata o avente diritto non ottempera agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate, a meno che non sia fornita la prova che essa ha violato i propri obblighi senza colpa propria o che la violazione non ha avuto alcun influsso sul danno o sui diritti e sugli obblighi dell’assicuratore.

    • Se il danno è causato da una malattia o da una lesione, la persona assicurata o avente diritto deve provvedere affinché i medici curanti siano svincolati dal segreto professionale nei confronti dell’assicuratore.
    • Se può far valere anche nei confronti di terzi le prestazioni erogate dall’assicuratore, la persona assicurata o avente diritto deve tutelare tali diritti e cederli all’assicuratore.
    • La persona assicurata o avente diritto deve fare tutto il possibile per limitare l’entità del danno e contribuire a chiarirne la causa (ad es. autorizzando terzi a trasmettere all’assicuratore documenti, informazioni e altra documentazione necessaria per chiarire il danno).
    • Se è stato versato un anticipo delle spese, lo stesso deve essere rimborsato entro 30 giorni.

  • 6. Condizioni della copertura assicurativa

    La copertura assicurativa vale solo per i viaggi d’affari. Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa al verificarsi dell’evento assicurato, oltre a ottemperare agli obblighi di cui alle cifre II 5 e IV, al momento del sinistro deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative:

    • prova che il viaggio risp. il noleggio è stato pagato per almeno il 50% con una o più carte di credito valide dell’emittente di carte (giustificativo delle transazioni o fattura mensile del conto della carta di credito). Con viaggio risp. noleggio s’intende l’importo fatturato o richiesto, incl. eventuali spese amministrative o della carta. La condizione è soddisfatta anche se al momento della prenotazione della prestazione non è stato possibile effettuare un pagamento anticipato a causa di una disposizione in tal senso del fornitore del servizio (ad es. se la carta o la conferma dell’assicurazione dovevano essere depositate solo a titolo di garanzia). Questa condizione non vale per l’assistenza medica durante il viaggio o per la Corporate Liability Waiver.
    • Prova di un valido contratto relativo alla carta tra l’azienda assicurata e l’emittente di carte (numero del conto della carta).
    • Su richiesta, prova che si trattava di un viaggio d’affari.

    I documenti necessari devono essere inviati all’emittente di carte o alla stipulante entro un termine adeguato.

  • 7. Prescrizione

    I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.

  • 8. Clausola di sussidiarietà

    La presente copertura assicurativa è sussidiaria rispetto a eventuali altre assicurazioni obbligatorie o facoltative ed è limitata alla parte di prestazioni assicurative che eccede l’altro contratto di assicurazione risp. non coperta dallo stesso. I costi sono rimborsati complessivamente una sola volta. Se l’assicuratore ha tuttavia erogato prestazioni per lo stesso danno, queste sono considerate un anticipo e l’assicurato cede all’assicuratore, per tale importo, i diritti che può far valere nei confronti di terzi (assicurazione obbligatoria o facoltativa). La clausola di sussidiarietà non si applica all’assicurazione infortuni di viaggio.

  • 9. Esigibilità dell’indennizzo

    L’indennizzo è esigibile quattro settimane dopo che l’assicuratore ha ricevuto i documenti necessari per determinare l’ammontare del danno e il suo obbligo di prestazione. Quattro settimane dopo la ricezione della notifica di sinistro può essere richiesto, a titolo di acconto, il pagamento dell’indennizzo almeno pagabile e riconosciuto. L’obbligo di pagamento dell’assicuratore è differito finché l’indennizzo non può essere accertato o pagato per colpa della persona assicurata o avente diritto. In particolare, l’indennizzo non è esigibile finché:

    • sussistono dubbi in merito al diritto della persona avente diritto a ricevere il pagamento;
    • la persona assicurata o avente diritto è oggetto di un’inchiesta di polizia o penale in relazione al danno, fino a quando questa non è ancora conclusa.

  • 10. Foro e diritto applicabile

    Il presente contratto è retto dal diritto svizzero. Eventuali azioni legali nei confronti dell’assicuratore possono essere intentate presso il tribunale competente per il domicilio in Svizzera della persona assicurata o la sede dell’assicuratore.

  • 11. Basi legali complementari

    A complemento delle presenti disposizioni si applicano le norme della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).

  • 12. Sanzioni internazionali

    EUROP ASSISTANCE risp. GENERALI Europ Assistance non fornirà coperture, pagamenti, servizi o altre prestazioni se ciò potrebbe esporla a sanzioni, divieti o restrizioni in applicazione di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito, della Francia o della Confederazione Svizzera. Inoltre, per principio, non verranno effettuati pagamenti in dollari USA.

    Per ulteriori informazioni, consultare i sito https://www.europ-assistance.com/international-regulatory-information/ or per telefono allo +41 22 939 22 11.

    Clausola di esclusione territoriale:
    In deroga a qualsiasi altra disposizione, i seguenti paesi e territori saranno esclusi dalla copertura: Afghanistan, Bielorussia, Iran, Regione della Crimea, Myanmar (Birmania), Corea del Nord, Federazione Russa, Siria, Venezuela, Regione di Donetsk, Regione di Kherson, Regione di Lugansk, Regione di Zaporizhzhya.

    Clausola del viaggiatore americano:
    Nel caso in cui l’assicurato e/o un beneficiario sia cittadino degli Stati Uniti d’America («US Person»), sarà necessario dimostrare che il viaggio a Cuba avviene nel rispetto della legislazione statunitense prima dell’erogazione di qualsiasi servizio o pagamento.

III. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative

    Assicurazione infortuni di viaggio

    • 1.Descrizione della copertura

      La copertura assicurativa sussiste per la persona assicurata in caso di decesso o invalidità in seguito a infortunio durante un viaggio.

    • 2.Eventi assicurati

      • Infortuni professionali, infortuni non professionali e lesioni corporali assimilabili a infortuni, che si verificano durante un viaggio.
      • infortuni che si verificano durante un viaggio in situazioni di legittima difesa e in occasione di misure di recupero.
      • infortuni causati da svenimenti, vertigini, convulsioni o attacchi durante un viaggio o da alterazioni della coscienza.
      • annegamento accidentale durante un viaggio.

      La prestazione massima per evento (responsabilità massima) ammonta a CHF 15 milioni, e ciò anche se l’evento interessa più aziende assicurate. La somma convenuta per ogni persona assicurata o avente diritto viene corrisposta al massimo una volta per lo stesso sinistro, anche se la persona assicurata o avente diritto possiede più di una carta o più conferme di assicurazione.

    • 3.Prestazioni assicurate

      • 3.1.Decesso

        Se una persona assicurata decede in seguito a un evento assicurato, l’assicuratore paga la somma assicurata convenuta in base alla Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative.

        Le persone indicate di seguito sono beneficiarie del capitale assicurato in caso di decesso. Ciascun gruppo è beneficiario solo se il rispettivo gruppo precedente viene meno:

        • il coniuge superstite o il partner registrato; in sua mancanza, la persona fisica non coniugata o registrata e non imparentata (anche dello stesso sesso) che ha vissuto ininterrottamente con il defunto in concubinato nella stessa economia domestica negli ultimi cinque anni fino al decesso;
        • i figli e le persone fisiche al cui sostentamento il defunto ha provveduto in misura determinante;
        • il padre e la madre;
        • fratelli e sorelle e, in loro assenza, i loro figli;
        • nonni.

        All’interno di ciascun gruppo, la divisione avviene in parti uguali.

        La persona assicurata è libera di modificare le summenzionate disposizioni relative ai beneficiari. Se l’assicurato desidera determinare diversamente i beneficiari, è necessaria una richiesta datata e firmata dall’assicurato inviata mediante lettera a GENERALI via EUROP ASSISTANCE Avenue Perdtemps 23, casella postale 3200, 1260 Nyon. Se non è presente nessuna delle persone aventi diritto elencate, sono rimborsate solo le spese funerarie fino a concorrenza del 10% della somma assicurata.

        L’assicuratore raddoppia la quota per i figli non ancora maggiorenni se:

        • l’evento rende i figli non ancora maggiorenni orfani di padre e di madre, se almeno un genitore era assicurato;
        • l’evento rende i figli non ancora maggiorenni orfani di un genitore all’interno di un nucleo monoparentale.

        Le prestazioni d’invalidità eventualmente già derivate dal contratto e versate per le conseguenze dello stesso infortunio sono dedotte dalle prestazioni in caso di decesso.

      • 3.2.Invalidità

        Se una persona assicurata diviene invalida in seguito a un evento assicurato, l’assicuratore le versa un capitale d’invalidità definito in base al grado d’invalidità e alla somma assicurata convenuta. L’ammontare del capitale d’invalidità dipende dal suddetto grado d’invalidità. In tal caso è irrilevante se a seguito dell’infortunio sussiste una perdita di guadagno o meno.

        Il grado d’invalidità è calcolato secondo le pertinenti disposizioni della LAINF e della relativa ordinanza per determinare le indennità per menomazione dell’integrità. Il grado di invalidità deve essere determinato in Svizzera. L’indennità di invalidità viene pagata non appena è possibile stabilire l’entità dell’invalidità permanente.

    • 4.Limitazioni

      A integrazione del punto II 4 non sono assicurati i seguenti casi:

      Infortuni che si verificano:

      • in seguito a eventi bellici in Svizzera;
      • in seguito a eventi bellici all’estero, a meno che l’infortunio non si verifichi nel paese in cui la persona assicurata sta soggiornando entro due settimane dall’inizio di tali eventi e la stessa sia stata sorpresa dallo scoppio degli stessi;
      • in caso di partecipazione a risse e pestaggi, a meno che la persona assicurata non sia stata ferita dai litiganti senza prendere parte alla rissa o soccorrendo una persona indifesa;
      • in caso di partecipazione diretta a disordini, atti terroristici e crimini perpetrati da bande;
      • in caso di prestazione di servizio in un esercito e partecipazione ad atti bellici;
      • in seguito a crimini o delitti commessi intenzionalmente dalla persona assicurata;
      • a causa degli effetti di radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo; sono tuttavia assicurati i danni corporali causati da una radioterapia prescritta da un medico dopo un infortunio assicurato;
      • in seguito all’iniezione o all’ingestione intenzionale di medicinali, droghe o prodotti chimici a fini non medici, anche se tali atti sono stati commessi in stato di incapacità d’intendere;
      • in caso di suicidio, di automutilazione o di tentativo di commettere tali atti;

    Assicurazione per interruzione del viaggio

    Avvertenza importante: qualora si verifichi un evento dannoso bisogna contattare immediatamente l'assicuratore al numero di telefono +41 22 939 22 11 per ottenere il consenso a eventuali misure e all’assunzione dei relativi costi.

    • 1.Descrizione della copertura

      Sono assicurate le spese di viaggio della persona assicurata, se è interessata da uno degli eventi assicurati e per tale motivo il viaggio deve essere sospeso, prolungato o interrotto definitivamente.

    • 2.Eventi assicurati

      In seguito a una sospensione, a un’interruzione o a un prolungamento del viaggio sono assicurati i seguenti eventi:

      • infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, malattia grave o decesso della persona assicurata.
      • Infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, malattia grave o decesso di una persona vicina alla persona assicurata o del suo sostituto sul posto di lavoro.
      • Perdita involontaria del posto di lavoro della persona assicurata dopo la prenotazione del viaggio.
      • Grave pregiudizio alla proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio in seguito a furto, acqua, incendio o eventi naturali per cui il rientro della persona assicurata è indispensabile.
      • Gravi complicazioni in gravidanza della persona assicurata, del coniuge, del convivente o di una persona con cui le persone assicurate viaggiano, a condizione che tale persona sia indicata nella conferma di viaggio.
      • Eventi imprevisti lungo l’itinerario pianificato come eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure adottate contro tali eventi, eventi naturali (ad es. eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami) o cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo, se tali eventi mettono concretamente in pericolo la vita della persona assicurata o se, a causa di tali eventi, un ente ufficiale (DFAE) sconsiglia espressamente la prosecuzione del viaggio.
      • Se una persona assicurata è sorpresa all’estero da uno di questi eventi, sussiste copertura per i danni che si verificano nell’arco di 14 giorni dopo la prima comparsa dell’evento in questione.
      • Perdita dei mezzi di trasporto per il viaggio di andata, il proseguimento del viaggio e il viaggio di ritorno: la persona assicurata perde senza colpa propria il mezzo di trasporto durante il viaggio di andata, il proseguimento del viaggio o il viaggio di ritorno a causa
      • della cancellazione o limitazione imprevista di mezzi di trasporto pubblici programmati (inclusi jet privati e business), a seguito di intemperie, scioperi o agitazioni dei lavoratori, guasti meccanici o incidenti, oppure
      • panne o incidenti con l’automobile o il taxi. I contrattempi dovuti a chiavi e carburante non sono assicurati.
      • Se i documenti personali della persona assicurata, indispensabili per la prosecuzione del viaggio, vengono rubati e il furto viene denunciato all’autorità di polizia competente.
      • Se un appuntamento d’affari, una conferenza o un’altra manifestazione che costituisce il motivo principale del viaggio viene sospeso o annullato.

    • 3.Prestazioni assicurate

      Sono rimborsate le seguenti spese di viaggio fino alla somma assicurata massima concordata:

      • spese di viaggio per la parte di viaggio non svolta;
      • spese supplementari per il viaggio di ritorno e l’alloggio.

      Il risarcimento è calcolato sulla base delle spese di viaggio complessive, dedotte le prestazioni fruite. Per il rimborso delle spese restanti, i giorni di viaggio di cui non si è usufruito vengono rapportati ai giorni totali di viaggio.

      Se la persona assicurata deve interrompere il viaggio a causa di un evento assicurato, l’assicuratore si assume, in alternativa alle spese di annullamento, le spese supplementari sostenute per l’invio di un altro collaboratore al fine di adempiere allo scopo del viaggio.

    • 4.Limitazioni

      A complemento della cifra II 4 non sono assicurati i seguenti casi:

      • 4.1.Decorso della guarigione sfavorevole

        Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un’operazione o di un intervento medico erano già presenti al momento della prenotazione del viaggio e non sono guarite entro la data del viaggio oppure se la persona assicurata è sottoposta a trattamento medico a causa di ciò.

      • 4.2.Annullamento da parte dell’organizzatore

        Se l’agenzia viaggi, l’organizzatore, il locatore, ecc. non è oggettivamente in grado di continuare a erogare le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o deve disdire il viaggio a causa delle circostanze concrete. Fanno eccezione gli annullamenti dovuti a un evento assicurato ai sensi della cifra III Assicurazione di annullamento viaggi 2: Annullamento o inizio ritardato risp. se si tratta di eventi legati al soggiorno d’affari.

    Assistenza medica durante il viaggio

    Avvertenza importante: qualora si verifichi un evento dannoso bisogna contattare immediatamente l’assicuratore al numero di telefono +41 22 939 22 11 per ottenere il consenso a eventuali misure e all’assunzione dei relativi costi.

    • 1.Descrizione della copertura

      Sono assicurate l’organizzazione e le spese di rimpatrio, nonché le spese di cura in caso di urgenze mediche della persona assicurata durante viaggi all’estero. Sono inoltre assicurate le susseguenti spese di cura nel paese di domicilio, nonché le spese di ricerca e salvataggio se la persona assicurata è considerata dispersa durante un viaggio o si trova fisicamente in una situazione di emergenza e deve essere recuperata.

    • 2.Campo di applicazione territoriale

      L’assicurazione vale per viaggi in tutto il mondo, ad eccezione del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio abituale. Le susseguenti spese di cura sono coperte nel paese di domicilio della persona assicurata.

    • 3.Eventi assicurati

      L’assicuratore garantisce una copertura assicurativa durante il viaggio in caso di infortunio, malattia grave o decesso della persona assicurata, a complemento delle prestazioni incluse nell’assicurazione per interruzione del viaggio.

    • 4.Prestazioni assicurate

      Sono rimborsate le seguenti spese fino alla somma assicurata massima concordata:

      • 4.1.Viaggio di ritorno e rimpatrio

        4.1.1     Viaggio di ritorno / rimpatrio della persona assicurata

        Se una persona assicurata si ammala gravemente o subisce un infortunio durante un viaggio, l’assicuratore organizza e si assume le seguenti prestazioni, nella misura in cui siano necessarie dal punto di vista medico:

        • viaggio di ritorno della persona assicurata al suo domicilio senza assistenza medica;
        • trasporto di rientro della persona assicurata, sotto assistenza medica, fino a un ospedale idoneo vicino al domicilio, e ciò in treno (1a classe, vagone letto o posto a sedere), con volo di linea, con un’ambulanza o un aereo ambulanza. L’assicuratore si riserva la possibilità di ordinare un primo trasporto in un ospedale idoneo alle cure necessarie e situato nelle vicinanze del luogo del sinistro.

        Per determinare il modo di procedere adeguato in caso di emergenza medica, l’idoneità al trasporto della persona assicurata, il momento per organizzare il trasporto per il rientro, il tipo di mezzo di trasporto da utilizzare e l’eventuale scelta di un ospedale, il servizio medico dell’assicuratore contatta il medico del posto ed eventualmente altri medici curanti. Per le decisioni prese dall’assicuratore sono determinanti esclusivamente la salute della persona assicurata e il rispetto delle prescrizioni vigenti emanate dagli enti sanitari.

        4.1.2     Presenza di una persona vicina in caso di ricovero ospedaliero

        Se una persona assicurata viene ricoverata in ospedale sul posto a seguito di una malattia o di un infortunio durante il viaggio e i medici dell’assicuratore acconsentono al trasporto al più presto dopo otto giorni, l’assicuratore organizza e si assume il viaggio di andata e ritorno di una persona scelta dalla persona assicurata per assisterla.

        Il viaggio si svolge in treno in 1a classe o con un volo di linea in classe economica a partire dal paese di domicilio della persona assicurata.

        L’assicuratore si assume inoltre le spese per il pernottamento in albergo (camera con colazione) per una durata massima di dieci notti, fino a un importo massimo di CHF 2’500.- per caso. Non vengono assunti costi di vitto (pasti e bevande) e le spese telefoniche. Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione «Viaggio di ritorno di una persona accompagnatrice».

        4.1.3     Viaggio di ritorno di una persona accompagnatrice

        L’assicuratore organizza e si assume il viaggio di ritorno di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata. Il viaggio di ritorno della persona accompagnatrice avviene di regola insieme alla persona assicurata. Su decisione del servizio medico dell’assicuratore, il viaggio di ritorno della persona accompagnatrice può essere effettuato anche indipendentemente da quello della persona assicurata. Di norma quest’ultimo si svolge in treno in 1a classe o con un volo di linea in classe economica;

        4.1.4     Rimpatrio in caso di decesso

        Se la persona assicurata decede durante il viaggio, l’assicuratore organizza e si assume il trasporto della persona deceduta fino al luogo di sepoltura nel suo paese di domicilio. L’assicuratore si assume inoltre tutte le spese necessarie per i preparativi e per modalità particolari di trasporto.

      • 4.2.Spese di cura all’estero

        L’assicuratore garantisce tale copertura assicurativa fino a concorrenza della somma assicurata massima secondo la Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative, in caso di infortunio o malattia grave che si manifesta inaspettatamente durante il viaggio all’estero, rende indispensabile un intervento d’urgenza e tale intervento è stato ordinato da un medico e confermato mediante un certificato medico o un rapporto medico.

        L’assicuratore eroga queste prestazioni a titolo di assicurazione sussidiaria rispetto alle assicurazioni sociali di legge del paese di domicilio dell’assicurato (assicurazione malattie LAMal, assicurazione contro gli infortuni LAINF, cassa malati competente ecc.) e ad altre assicurazioni complementari, nella misura in cui queste ultime non coprono interamente i costi di un ricovero d’urgenza in ospedale e di un trattamento ambulatoriale d’urgenza.

        Se la persona assicurata non dispone di un’assicurazione malattia o contro gli infortuni, l’assicuratore rimborsa al massimo il 50% dei costi di degenza ospedaliera o di trattamento ambulatoriale causati da una malattia o da un infortunio, sino a un massimo di CHF 50’000.-.

        Sono assicurate le seguenti spese:

        • onorari medici;
        • costi per medicamenti e trasporti prescritti da un medico;
        • cure dentistiche d’urgenza;
        • i costi per un ricovero in ospedale deciso dai medici dell’assicuratore in accordo con il medico sul posto, se la persona assicurata è stata giudicata inabile al trasporto. L’assunzione dei costi di degenza ospedaliera termina non appena lo stato di salute della persona assicurata consente il trasporto di rientro e l’assicuratore può eseguirlo;
      • 4.3.Susseguenti spese di cura nel paese di domicilio

        L’assicuratore si assume nel paese di domicilio dell’assicurato le spese mediche risultanti a seguito di una malattia grave o di un infortunio verificatisi all’estero durante un viaggio e per cui l’assicuratore ha provveduto all’assistenza medica. La copertura assicurativa è valida per un periodo di 365 giorni dalla data dell’infortunio o della diagnosi della malattia, fino a un importo massimo di CHF 50’000.-.

      • 4.4.Spese di ricerca e salvataggio

        L’assicuratore si assume le spese di ricerca, salvataggio e recupero fino a concorrenza della somma d’assicurazione massima secondo la Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative, se una persona assicurata è considerata dispersa durante il viaggio o si trova fisicamente in una situazione di emergenza e deve essere recuperata. Il rimborso è possibile esclusivamente in relazione alle spese fatturate da una società ufficialmente autorizzata a eseguire tali interventi.

    • 5.Limitazioni

      A complemento della cifra II 4: non è assicurato quanto segue:

      • costi per lenti da vista (ad es. occhiali o lenti a contatto), mezzi ausiliari medici e protesi (in particolare protesi dentarie);
      • organizzazione e assunzione del trasporto previsto dalla cifra III Assistenza medica durante il viaggio 4.1.1 in caso di malattie lievi che possono essere curate sul posto e che non impediscono alla persona assicurata di proseguire il suo viaggio o soggiorno;
      • costi per cure termali, il ricovero in una casa di riposo per provvedimenti di riabilitazione, ginnastica riabilitativa, trattamenti di chiropratica, massaggi e trattamenti benessere e interventi di chirurgia estetica;
      • costi per l’acquisto di vaccini e di vaccinazione;
      • costi per check up e visite mediche di controllo;
      • costi in relazione alla diagnosi o al trattamento di una gravidanza già nota prima dell’inizio del viaggio (ad eccezione di complicazioni imprevedibili) e, in ogni caso, per le gravidanze a partire dalla 28esima settimana;
      • costi in relazione a prestazioni mediche o paramediche e per l’acquisto di prodotti la cui utilità terapeutica non è riconosciuta in Svizzera;
      • tutte le prestazioni in relazione alla fecondazione artificiale o all’interruzione volontaria di gravidanza;
      • costi relativi all’aliquota percentuale / alla franchigia della cassa malati o di qualsiasi altro istituto di previdenza;
      • costi per vitto, telefonate, perdita di lavoro e altri danni patrimoniali.

    • 6.Anticipo e garanzia di assunzione delle spese

      Se la persona assicurata si ammala o si ferisce durante un viaggio e a seguito di ciò viene ricoverata in ospedale, l’assicuratore può versare un anticipo per le spese ospedaliere pari a CHF 5’000.- per persona assicurata ed evento. L’importo anticipato deve essere restituito all’assicuratore entro 30 giorni dal rientro nel paese di domicilio. Se necessario, l’assicuratore fornisce una garanzia di assunzione delle spese.

    • 7.Diritti nei confronti di terzi

      La persona assicurata s’impegna a cedere all’assicuratore tutti i diritti che può eventualmente far valere nei confronti di terzi, fino a concorrenza delle prestazioni erogate.

    • 8.Cessione e compensazione

      I diritti relativi al pagamento delle prestazioni assicurative possono essere ceduti prima della loro determinazione definitiva soltanto con il previo consenso scritto dell’assicuratore. L’assicuratore ha diritto di chiedere la restituzione delle prestazioni indebitamente versate.

    Assicurazione bagagli

    • 1.Descrizione della copertura

      Sono assicurate le spese per gli acquisti necessari della persona assicurata, se durante un viaggio il bagaglio arriva troppo tardi. Inoltre, durante un viaggio il bagaglio (compresi gli oggetti portati con sé) della persona assicurata è assicurato contro furto, smarrimento e danneggiamento.

    • 2.Eventi assicurati

      • 2.1.Ritardo

        È assicurato l’arrivo del bagaglio della persona assicurata nel luogo di destinazione (eccettuato il domicilio) con un ritardo di almeno quattro ore. Il trasporto deve essere effettuato mediante mezzi di trasporto pubblici.

      • 2.2.Furto, smarrimento o danneggiamento

        Sono assicurati i danni al bagaglio, inclusi gli effetti personali, che la persona assicurata porta con sé, nei seguenti casi:

        • danneggiamento o distruzione;
        • smarrimento;
        • rapina (furto con minacce o uso di violenza nei confronti della persona assicurata);
        • furto.
    • 3.Prestazioni assicurate

      • 3.1.Ritardo

        Vengono rimborsate le spese per gli acquisti assolutamente necessari fino alla somma assicurata massima concordata.

      • 3.2.Furto, perdita o danneggiamento

        Vengono pagate le spese di riparazione o al massimo il valore di riacquisto, ossia l’importo necessario per l’acquisto o la fabbricazione di nuovi oggetti al momento del sinistro. Il valore residuo viene dedotto dall’importo dell’indennizzo. Un possibile valore affettivo non viene considerato. L’indennizzo ammonta al massimo alla somma assicurata concordata.

        L’indennizzo per apparecchi elettronici è limitato a un importo massimo di CHF 2’500.– per evento assicurato.

        I seguenti costi (spese di prevenzione) sono coassicurati, nella misura in cui derivino da un sinistro assicurato:

        • spese sostenute per evitare un danno imminente;
        • spese per la riduzione del danno.
    • 4.Limitazioni

      A complemento della cifra II 4 non è assicurato quanto segue:

      • 4.1.In caso di ritardo
        • acquisti necessari che la persona assicurata ha effettuato dopo la consegna del bagaglio da parte dell’impresa di trasporto pubblico;
        • arrivo in ritardo del bagaglio al ritorno della persona assicurata al proprio domicilio;
        • ritardi dovuti al sequestro del bagaglio della persona assicurata da parte delle autorità (dogana, polizia);
        • ritardi e costi dovuti al bagaglio in eccesso in caso di viaggio aereo.
        • spese per il trasporto del bagaglio, se quest’ultimo avrebbe potuto essere trasportato insieme alla persona assicurata.
      • 4.2.In caso di furto, smarrimento o danneggiamento
        • abbandono o deposito di oggetti, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a tutti, al di fuori della sfera di influenza personale diretta della persona assicurata;
        • oggetti di valore, compresi gli accessori, quando non vengono indossati o utilizzati, che non vengono custoditi separatamente sotto chiave (valigia, armadio, cassaforte) in un locale chiuso a chiave, non accessibile a tutti. La modalità di custodia deve in ogni caso essere adeguata al valore dell’oggetto;
        • danni conseguenti a reati stradali, violazione delle norme doganali, sequestro, ritiro o ritenzione da parte di un governo o di un’altra autorità statale;
        • danni conseguenti a sfaldamento dello smalto o della vernice, graffi, scalfitture e tracce di strofinamento o ammaccature di qualsiasi tipo;
        • influssi termici e meteorologici, nonché usura o caratteristiche naturali del bene;
        • danni dovuti a dimenticanza, abbandono o spostamento degli oggetti;
        • danni causati dall’inosservanza da parte della persona assicurata di norme fondamentali di prudenza;
        • furto da un veicolo privato o a noleggio.
        Oggetti non assicurati:
        • veicoli a motore e rimorchi, ciclomotori, roulotte, case mobili, nonché aeromobili, velivoli e oggetti volanti di qualsiasi tipo (compresi paracadute e parapendii, nonché aeromodelli), sempre con i relativi accessori;
        • orologi, gioielli e pellicce;
        • contanti, biglietti di viaggio, abbonamenti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, pietre e metalli preziosi;
        • smartphone, quando la persona assicurata non li porta con sé come effetti personali.

      24h-Assistance

      Le prestazioni di assistenza qui di seguito elencate vengono fornite su richiesta della persona assicurata. Si tratta di servizi dell’assicuratore e non di prestazioni assicurative. Gli eventuali costi derivanti da tali prestazioni sono a carico della persona assicurata.

      • 1.Travel Hotline (centrale per le chiamate di emergenza)

        Su richiesta della persona assicurata, prima dell’inizio del viaggio, l’assicuratore le fornisce le seguenti informazioni:

        • le vaccinazioni e i documenti di viaggio necessari;
        • i dati di contatto di uno o più medici e dentisti, ospedali e cliniche nelle vicinanze della sua ubicazione;
        • contatti con interpreti;
        • assistenza psicologica telefonica;
        • avviso ai familiari della persona assicurata in caso di emergenza o durante il ricovero ospedaliero;
        • formalità doganali e d’entrata;
        • valute e tassi di cambio validi;
        • situazione politica attuale;
        • malattie infettive, epidemie o epizoozie.

      • 2.Anticipo per la cauzione penale

        Se durante un viaggio una persona assicurata deve affrontare un’azione legale, l’assicuratore anticipa la cauzione penale fino a un importo massimo di CHF 10’000.-. La persona assicurata o, se ciò non fosse possibile, l’azienda contraente si impegna a rimborsare all’assicuratore l’anticipo entro tre mesi dalla data del versamento dello stesso o non appena la cauzione gli sarà rimborsata dalle autorità, se la restituzione avviene prima di tale termine.

      • 3.Anticipo per spese legali

        Se, durante un viaggio, sono intentate azioni legali contro una persona assicurata che richiedono il ricorso alle prestazioni di un avvocato, l’assicurazione anticipa il denaro per queste spese fino a un importo massimo di CHF 10’000.-. La persona assicurata o, se ciò non fosse possibile, l’azienda contraente si impegna a rimborsare all’assicuratore l’anticipo entro tre mesi dalla data del versamento dello stesso o non appena la cauzione gli sarà rimborsata dalle autorità, se la restituzione avviene prima di tale termine.

      • 4.Anticipo in contanti

        In caso di perdita di documenti di viaggio, documenti d’identità, assegni, carte di credito o biglietti di viaggio, l’assicuratore versa in contanti un anticipo per le spese per l’acquisto di oggetti di urgente bisogno fino a un importo massimo di CHF 1’000.- per persona assicurata.

      • 5.Home Assistance

        In caso di situazione di emergenza o di pericolo (effrazione, animali domestici non assistiti, porte non chiuse a chiave, incendio o danni causati dall’acqua) nel luogo di domicilio della persona assicurata durante un viaggio, questa può contattare l’assicuratore per risolvere l’emergenza (Home Assistance).

      • 6.Assistenza in caso di cambiamenti di viaggio imprevisti

        In caso di eventi imprevisti, come scioperi, rapimenti, infortuni, malattie o emergenze mediche, per i quali la persona assicurata non dispone di un’altra copertura assicurativa, su richiesta della persona assicurata l’assicuratore modifica tutte le prenotazioni di voli e alberghi secondo le indicazioni della stessa.

    IV. Procedura e obblighi in caso di sinistro

    1. Per prestazioni in caso di emergenza nell’ambito dell’Assistenza medica durante il viaggio e dell’Assicurazione per interruzione del viaggio si deve assolutamente contattare immediatamente l’assicuratore affinché possa essere stabilito insieme il modo di procedere e prestato l’aiuto necessario. La centrale per le chiamate d’emergenza è disposizione giorno e notte, anche la domenica e nei giorni festivi (telefono +41 22 939 22 11).
    2. In tutti gli altri casi si prega di inviare la necessaria documentazione relativa al danno all’indirizzo travel@europ-assistance.ch o di contattare telefonicamente l’assicuratore al numero +41 22 939 22 11.
    3. Con l’Assicurazione di annullamento viaggi è possibile notificare elettronicamente il sinistro: https://viseca-ch.eclaims.europ-assistance.com
    Copertura assicurativa Obblighi di comportamento in caso di sinistro Documenti specifici rilevanti

    Assicurazione infortuni di viaggio

    • Informare immediatamente per iscritto l’assicuratore

    Assicurazione per annullamento del viaggio

    • Conferma della prenotazione
    • Conferma di annullamento
    • Certificato medico ecc.

    Assicurazione per interruzione del viaggio

    • Contattare immediatamente per telefono l’assicuratore
    • Conferma della prenotazione
    • Conferma di annullamento/modifica della prenotazione
    • Certificato medico ecc.

    Assistenza medica durante il viaggio

    • Contattare immediatamente per telefono l’assicuratore
    • Inviare preventivamente le spese all’assicurazione contro gli infortuni o all’assicurazione malattie
    • Conferma della prenotazione
    • Fattura delle spese di cura
    • Conteggi dell’assicurazione malattia/infortuni in relazione alla partecipazione ai costi

    Assicurazione bagagli

    Ritardo del bagaglio

    • Notifica del sinistro all’impresa di trasporto

    Furto di bagagli:

    • denuncia alla polizia
    • Mettere a disposizione dell’assicuratore gli oggetti ritrovati / rimborsare all’assicuratore l’indennizzo ricevuto (dedotto il minor valore)

    Ritardo/danneggiamento del bagaglio:

    • Conferma della prenotazione
    • Verbale dei danni della compagnia aerea
    • Ricevute di acquisto / fattura di riparazione

    Furto di bagagli:

    • Conferma della prenotazione
    • Denuncia alla polizia
    • Ricevuta di acquisto

    Assicurazione noleggio auto

    • Informare l’assicuratore per iscritto o telefonicamente
    • In caso di furto denuncia alla polizia
    • Conferma della prenotazione
    • Rapporto dei danni dell’autonoleggio
    • In caso di furto: denuncia alla polizia

    Corporate Liability Waiver

    • Contattare telefonicamente l’assicuratore

    24h-Assistance

    • In caso di anticipi sui costi o in contanti: rapporto di polizia, denuncia di smarrimento, rapporto medico (con diagnosi), denuncia o allegato di causa o documenti giudiziari

    In caso di domande sulle prestazioni assicurative siamo a vostra completa disposizione. A tal fine vi preghiamo di contattare il nostro Centro servizi

    Telefono +41 22 939 22 11