Informativa per i clienti e Condizioni d’Assicurazione per carte di pagamento di Banca Migros SA

Carte private – valide dal 1° gennaio 2023

Scegliete il vostro prodotto:

Coperture assicurative Somme massime assicurate in CHF per evento Copertura geografica Pagamento con la carta Durata massima del viaggio
Assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto1 Somma assicurata per evento e persona.
(Decesso o invalidità2 In caso di invalidità, l’importo da pagare è calcolato in funzione del grado d’invalidità.)
300'000.-in tutto il mondo60%illimitata
Spese di ricerca e salvataggio1 Somma assicurata per evento e persona.60'000.-in tutto il mondo-illimitata
Assicurazione per annullamento del viaggio10'000.-in tutto il mondo60%90 giorni
Assicurazione per interruzione del viaggio7'500.-in tutto il mondo60%90 giorni
Garanzia miglior prezzo2'000.-Svizzera60%-
Estensione della garanzia2'000.- (+12 mesi)Svizzera e paesi limitrofi60%-
24-h-Assistance inclusain tutto il mondo3

La copertura geografica può essere limitata a seconda del tipo di prestazione Assistance.

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1 Somma assicurata per evento e persona.
2 In caso di invalidità, l’importo da pagare è calcolato in funzione del grado d’invalidità.
3 La copertura geografica può essere limitata a seconda del tipo di prestazione Assistance.

Sommario

Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)

  • 1.Parti

    • 1.1.Assicuratore

      Soggetto che si assume il rischio e fornitore delle prestazioni relativamente a tutte le coperture assicurative, ad eccezione della protezione giuridica online, è Allianz Assistance, registrata come AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

      Soggetto che assume il rischio e fornitore delle prestazioni per la protezione giuridica online è Dextra Protezione giuridica SA, con sede in Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo.

    • 1.2.Stipulante

      Viseca Payment Services SA, con sede in Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo.

      Secondo le Condizioni d’Assicurazione, la stipulante può delegare compiti a terzi.

    • 1.3.Emittente di carte

      Banca Migros SA, Casella postale, 8010 Zurigo

  • 2.Premio

    Il premio assicurativo è a carico della stipulante.

  • 3.Tipo di assicurazione

    L’assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto è un’assicurazione di somma fissa. Tutte le altre coperture assicurative sono assicurazioni contro danni.

  • 4.Trattamento dei dati personali

    Alla stipula di un contratto di carta di credito, Viseca Payment Services SA, in qualità di stipulante, riceve dall’emittente di carte i dati degli assicurati (titolari delle carte). La stipulante tratta i dati dei clienti come da contratto. Nell’ambito di una notifica di sinistro, sia la stipulante che l’emittente di carte sono autorizzate a inoltrare all’assicuratore, all’intermediario assicurativo o al gestore di sinistri i dati necessari alla verifica e al disbrigo delle pretese di risarcimento presentate dal titolare della carta. Si tratta dei dati personali ricevuti e rilevati (inclusi i dati di terzi) e dei documenti inoltrati dalle persone danneggiate.

    L’assicuratore, gli intermediari assicurativi incaricati dalla stipulante e i gestori di sinistri sono autorizzati

    • a ottenere presso terzi coinvolti i dati necessari alla gestione del contratto e del sinistro, a elaborarli e a prendere visione degli atti ufficiali;
    • a inoltrare se necessario dati personali ad assicuratori, autorità, avvocati e periti esterni coinvolti;
    • a fornire informazioni al fine di individuare e prevenire abusi assicurativi;
    • a elaborare i dati rilevati al fine di determinare premi, accertare rischi, effettuare analisi statistiche e per scopi di marketing.

    Le persone coinvolte sono tenute a trattare con riservatezza i dati personali.

  • 5.Delega

    L’emittente di carte riceve a nome e su mandato della stipulante le comunicazioni e gli atti giuridici dei titolari delle carte pertinenti dal punto di vista assicurativo e glieli inoltra. L’emittente di carte può altresì far pervenire al titolare della carta, a nome e per conto della stipulante, comunicazioni rilevanti per l’assicurazione e compiere atti giuridici.

  • 6.Copertura assicurativa

    In linea di massima, la copertura assicurativa è garantita finché sussiste un effettivo rapporto contrattuale relativo alla carta. Disposizioni particolari concernenti la durata temporale dei rischi assicurati si possono evincere dalle Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative.

  • 7.Modifica dell’estensione della copertura e/o delle Condizioni d’Assicurazione

    La stipulante può adeguare le Condizioni d’Assicurazione (ivi comprese le somme assicurate) conformemente alle disposizioni stabilite al punto II 2.

Condizioni d’Assicurazione

L’assicuratore Allianz Assistance è registrato come AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) e viene di seguito denominato «assicuratore». L’assicuratore eroga per l’emittente di carte le prestazioni concordate secondo il contratto collettivo di assicurazione stipulato con Viseca Payment Services SA, di seguito denominata «stipulante». Tali prestazioni sono definite dalle presenti Condizioni d’Assicurazione e, in aggiunta, dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Una panoramica delle prestazioni e delle carte assicurate è riportata nella tabella delle prestazioni.

I. Introduzione e definizioni

  • 1. Introduzione

    Le Condizioni d’Assicurazione sono strutturate come segue:

    Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative

    Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)

    I. Introduzione e definizioni

    II. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative

    III. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative

    IV. Procedura e obblighi in caso di sinistro

    Nelle definizioni sono spiegati termini importanti che, ai fini di una migliore riconoscibilità, sono indicati in corsivo nelle seguenti Condizioni d’Assicurazione.

    Nella Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative vengono stabiliti in modo esaustivo, a integrazione delle Disposizioni comuni e particolari, le somme assicurate applicabili per ogni tipo di carta in caso di sinistro, la copertura geografica, l’eventuale requisito relativo all’impiego della carta al momento dell’acquisto e la durata del viaggio.

    Le Disposizioni comuni si applicano in tutti i casi in cui le Disposizioni particolari non prevedano disposizioni di diverso tenore. In caso di contraddizioni si applicano le Disposizioni particolari.

    La panoramica sulla procedura e gli obblighi in caso di sinistro illustra come procedere e a quali obblighi ottemperare in caso di sinistro. Prevale in caso di contraddizioni rispetto alle Disposizioni comuni e particolari.

    Ai fini di una migliore leggibilità si rinuncia all’uso della doppia forma maschile/femminile.

    In presenza di differenze linguistiche tra la versione francese, italiana, inglese e tedesca delle Condizioni d’Assicurazione, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

    2. Definizioni

    Estero:

    ogni paese diverso dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.

    Eventi naturali:

    sinistri verificatisi a causa di eventi naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, caduta di massi, frane o smottamenti. I sinistri causati da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati eventi naturali.

    Epidemia:

    malattia contagiosa riconosciuta come tale dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o da un’autorità governativa ufficiale nello Stato di domicilio o di destinazione della persona assicurata.

    Carte:

    tutte le carte di pagamento assicurate (comprese le carte supplementari) dell’emittente secondo la Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative.

    Collisione:

    danni causati da un evento improvviso e violento, agente dall’esterno, che rendono impossibile la continuazione del viaggio o non consentono più per legge la continuazione del viaggio. Tra questi rientrano in particolare danni dovuti a urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento e affondamento.

    Persone vicine:

    • coniuge o convivente (in seguito a matrimonio, unione domestica registrata o convivenza);
    • coinquilini;
    • genitori e matrigne/patrigni;
    • figli, figliastri, bambini in affidamento, figli adottivi o bambini per i quali c’è un procedimento di adozione in corso;
    • fratelli e sorelle;
    • persone che assistono figli minorenni o familiari bisognosi di cure;
    • tutore per legge e persone sotto tutela;
    • amici o parenti molto stretti, con i quali si hanno contatti frequenti.

    Catastrofe naturale:

    evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall’evento, mette a rischio la vita di numerose persone o causa ingenti danni materiali all’infrastruttura locale.

    Mezzi di trasporto pubblici:

    mezzi di spostamento che circolano regolarmente sulla base di un orario e il cui utilizzo è a pagamento; taxi, autovetture a noleggio e navi da crociera non sono inclusi nei mezzi di trasporto pubblici.

    Pandemia:

    epidemia riconosciuta come pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o da un’autorità governativa ufficiale nello Stato di domicilio o di destinazione della persona assicurata.

    Guasto:

    qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato causato da un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile proseguire il viaggio o a causa del quale per legge non è consentito proseguire il viaggio. Sono equiparati al guasto: difetto agli pneumatici, mancanza di carburante, carburante errato, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso, perdita o danneggiamento della chiave del veicolo o batteria scarica.

    Quarantena:

    limitazione obbligatoria della libertà (compreso l’isolamento) su disposizione o altra richiesta di un governo o di un’autorità pubblica, basata sul sospetto che la persona assicurata o una delle persone che partecipano al viaggio siano state esposte a una malattia contagiosa. Il suo obiettivo è impedire la diffusione della malattia contagiosa. Non è assicurata una quarantena che si applica a livello generale o in generale a un’intera popolazione o a parte di essa, oppure a una zona geografica o a parte di essa o ancora che si applica in funzione della destinazione del viaggio, dell’origine o del transito della persona interessata.

    Viaggio:

    spostamento che inizia con la partenza dal domicilio, include almeno un pernottamento fuori dal domicilio, deve comprendere andata e ritorno e termina con il ritorno al domicilio. La copertura assicurativa vale solo per viaggi privati. La durata massima del viaggio può essere limitata a seconda della copertura assicurativa. Vedi la Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative.

    Spese di viaggio:

    totale dei costi delle prestazioni prenotate per il trasporto e l’alloggio della persona assicurata e dei costi delle attività prenotate durante il viaggio.

    Malattia/infortunio grave:

    malattia o infortunio che provocano un’incapacità lavorativa illimitata o limitata nel tempo oppure un’impossibilità di viaggiare.

    Infortunio:

    incidente improvviso e involontario subito dal corpo umano in seguito a un fattore esterno straordinario che compromette la salute fisica, mentale o psichica o provoca il decesso.

    Vandalismo:

    la rottura intenzionale o dolosa di antenna, specchietto retrovisore, tergicristallo o dispositivo decorativo, la perforazione degli pneumatici, l’introduzione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante o dell’olio, lo squarcio della capote (cabriolet), l’imbrattamento con vernice o altre sostanze, lo squarcio del sedile; l’elenco è esaustivo.

    Persone assicurate:

    • il titolare della carta (carta principale, secondaria, supplementare e partner);
    • il suo coniuge o convivente o partner registrato (con lo stesso indirizzo di domicilio e il medesimo domicilio);
    • figli a carico del titolare della carta o del coniuge o convivente fino al compimento del 25° anno di età se vivono nella stessa economia domestica o sono domiciliati in Svizzera.

    Domicilio:

    luogo in cui la persona assicurata soggiorna prevalentemente e che è considerato il suo domicilio principale.

II. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative

Le «Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative» valgono solo se le «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative» non prevedono disposizioni di diverso tenore.

  • 1. Inizio e fine della copertura assicurativa

    La copertura assicurativa è valida a partire dall’emissione della carta da parte dell’emittente e dalla presa in consegna da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina

    • con la fine del contratto fra l’emittente di carte e il titolare della carta;
    • con l’esclusione dal contratto collettivo di assicurazione pronunciata dalla stipulante;
    • con la fine del contratto collettivo di assicurazione tra la stipulante e l’assicuratore.

  • 2. Adeguamenti delle Condizioni d’Assicurazione

    Le presenti Condizioni d’Assicurazione e le somme assicurate possono essere modificate in qualsiasi momento. Le modifiche verranno comunicate al titolare della carta principale tempestivamente e in forma adeguata e si considerano approvate da quest’ultimo a meno che il contratto della carta non venga disdetto in una data antecedente all’entrata in vigore della modifica.

    In caso di modifiche delle Condizioni d’Assicurazione che non possono avere conseguenze negative sulle prestazioni assicurate non sussiste l’obbligo di informare il titolare della carta principale.

  • 3. Limitazioni della copertura assicurativa

    Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate nelle «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative», non sussiste in linea di massima alcuna copertura assicurativa:

    • 3.1. Per i seguenti casi:
      • abuso di alcool, droghe o medicamenti;
      • suicidio o tentato suicidio;
      • partecipazione a scioperi o disordini;
      • partecipazione a competizioni e allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
      • partecipazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo;
      • azioni/omissioni dovute a negligenza grave o dolo;
      • reati o delitti commessi o relativi tentativi;
      • oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. costi sostenuti per riacquistare oggetti assicurati o per scopi di polizia.
    • 3.2. Per eventi e relative conseguenze:
      • già subentrati al momento della prenotazione o dell’acquisto della prestazione da assicurare o al momento dell’adesione all’assicurazione. In caso di infortuni preesistenti e malattie generali, croniche o ricorrenti sono assicurati soltanto i peggioramenti inattesi e acuti;
      • il cui verificarsi era evidente per la persona assicurata al momento della prenotazione o dell’acquisto della prestazione da assicurare o dell’adesione all’assicurazione;
      • nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario, consanguineo o parente acquisito della persona assicurata;
      • in relazione a eventi bellici, attacchi terroristici, disordini di qualsiasi tipo, rapimenti, catastrofi naturali (a meno che nelle Disposizioni particolari siano espressamente definiti come assicurati) nonché incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
      • in relazione a epidemie e pandemie, a meno che nelle Disposizioni particolari non siano espressamente definite come assicurate;
      • in seguito a ordinanze delle autorità, ad es. chiusure di aeroporti, spazi aerei o strade, misure di polizia, ordinanze ecc.;
      • in relazione a sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure embarghi della Svizzera, applicabili direttamente ai contraenti e in contrasto con la copertura assicurativa. Ciò vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure per gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America, a condizione che non vi si oppongano norme giuridiche svizzere.

      In linea di massima, l’assicuratore declina qualsiasi responsabilità in caso di mancato adempimento delle prestazioni a causa di forza maggiore e non può in alcun caso sostituire i fornitori locali ufficiali di servizi d’emergenza come polizia e pompieri. In caso di notifica tardiva del sinistro, l’assicuratore non si assume alcuna responsabilità per prestazioni che non abbiano potuto essere fornite al momento opportuno.

  • 4. Assicurazione multipla

    Complessivamente i costi vengono rimborsati una sola volta. In caso di assicurazione multipla, l’assicuratore corrisponde le prestazioni a titolo sussidiario. Eventuali prestazioni erogate dall’assicuratore per lo stesso sinistro valgono come anticipo e la persona assicurata cede in pari misura all’assicuratore i propri diritti nei confronti di terzi (responsabile civile, assicurazione facoltativa o obbligatoria). Un eventuale altro assicuratore che preveda parimenti solo una copertura sussidiaria partecipa ai costi proporzionalmente alla sua somma assicurata rispetto all’importo totale delle somme assicurate.

  • 5. Obblighi in caso di sinistro

    La persona assicurata è tenuta a

    • adempiere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento;
    • fare tutto il possibile per contribuire a ridurre l’entità del danno e a chiarirne le cause;
    • dispensare in caso di malattia o infortunio i medici curanti dal segreto professionale nei confronti dell’assicuratore.

    Se può far valere le prestazioni fornite dall’assicuratore anche nei confronti di terzi, la persona assicurata deve tutelare tali diritti e cederli all’assicuratore.

  • 6. Violazione degli obblighi

    Se la persona assicurata viola i propri obblighi, l’assicuratore può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

  • 7. Prescrizione

    I diritti assicurativi si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell’evento su cui si basa l’obbligo di prestazione.

  • 8. Foro competente e diritto applicabile

    Le azioni legali nei confronti dell’assicuratore possono essere intentate presso il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio della persona assicurata in Svizzera.

    A integrazione delle presenti disposizioni si applica la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).

III. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative

    Assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto

    • 1.Descrizione della copertura

      La copertura assicurativa sussiste per la persona assicurata in caso di decesso o invalidità in seguito a infortunio su un mezzo di trasporto assicurato (incl. salita e discesa).

    • 2.Campo di applicazione

      • 2.1.Requisiti

        Le spese per il mezzo di trasporto utilizzato devono essere state pagate con la carta per almeno il 60%.

        Sono assicurati taxi/bus/ferrovia come mezzi per accedere direttamente all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o alla destinazione (domicilio, hotel, casa di villeggiatura ecc.) anche se le spese di trasporto non sono state pagate con la carta. Per i trasporti con abbonamento generale o metà prezzo, l’abbonamento e il biglietto devono essere stati pagati insieme con la carta per almeno il 60% del totale.

      • 2.2.Mezzi di trasporto assicurati
        • Mezzi di trasporto pubblici;
        • biciclette a noleggio;
        • ciclomotori a noleggio;
        • moto a noleggio;
        • autoveicoli a noleggio (autovettura, minibus, motorhome, camper);
        • imbarcazioni a noleggio (con vela/motore);
        • elicotteri;
        • navi;
        • skilift;
        • taxi.
      • 2.3.Copertura geografica

        In tutto il mondo

    • 3.Eventi assicurati

      Sono assicurati gli infortuni che causano

      • invalidità o
      • decesso.

    • 4.Prestazioni assicurate

      • 4.1.Invalidità

        Se, in seguito all’infortunio, nell’arco di cinque anni insorge un’invalidità presumibilmente permanente, il capitale assicurato viene versato in proporzione al grado d’invalidità. Il grado d’invalidità è calcolato secondo le disposizioni della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della relativa Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) per determinare le indennità per menomazione dell’integrità. Il grado di invalidità deve essere determinato in Svizzera. L’indennità di invalidità viene pagata non appena è possibile stabilire l’entità definitiva dell’invalidità permanente.

      • 4.2.Decesso

        Se l’infortunio causa il decesso, il capitale assicurato viene versato agli eredi legittimi.

      • 4.3.Limiti delle prestazioni
        • Per i bambini sotto i dodici anni la prestazione in caso di decesso ammonta al massimo a CHF 20 000.–.
        • Per i bambini sotto i 30 mesi la prestazione in caso di decesso ammonta al massimo a CHF 2 500.–.
        • Se più persone assicurate periscono o rimangono ferite a causa dello stesso evento di infortunio, la prestazione massima per evento di infortunio ammonta a CHF 15 milioni.
    • 5.Limitazioni

      A integrazione del punto II 3 non sono assicurati:

      • gli infortuni verificatisi durante l’utilizzo di mezzi di trasporto, se la persona assicurata
        • viola intenzionalmente le prescrizioni delle autorità;
        • non è in possesso dei documenti e delle autorizzazioni ufficiali necessari;
        • sapeva o avrebbe dovuto sapere, in base alle circostanze, che il mezzo di trasporto utilizzato o i membri dell’equipaggio non erano in possesso dei documenti e delle autorizzazioni prescritti;
      • la partecipazione a risse e pestaggi, a meno che la persona assicurata non sia stata ferita dai litiganti senza prendere parte alla rissa o soccorrendo una persona indifesa;
      • le conseguenze di eventi bellici. Se una guerra scoppia per la prima volta all’estero e la persona assicurata viene sorpresa nel paese in cui si trova, la copertura assicurativa resta in vigore ancora per 14 giorni dallo scoppio della guerra;
      • l’esposizione a radiazioni ionizzanti, a meno che i trattamenti radiologici non avvengano su prescrizione medica in seguito a un evento assicurato.

    Spese di ricerca e salvataggio

    • 1.Descrizione della copertura

      Sono assicurate le spese di ricerca e salvataggio, se durante un viaggio o mentre utilizza un mezzo di trasporto pubblico la persona assicurata è considerata dispersa o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza.

    • 2.Campo di applicazione

      • 2.1.Durata

        La copertura assicurativa vale durante un viaggio o durante l’utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico.

      • 2.2.Copertura geografica

        In tutto il mondo

    • 3.Eventi assicurati

      Sono assicurati i seguenti eventi:

      • Emergenza fisica che richiede misure di ricerca e/o recupero.
      • La persona assicurata è dispersa e deve essere cercata.
      • Decesso che richiede il recupero e il trasporto della salma.

    • 4.Prestazioni assicurate

      Vengono rimborsati i seguenti costi fino alla somma assicurata massima concordata:

      • le spese di ricerca e salvataggio;
      • le spese per il recupero e il trasporto della salma al luogo di sepoltura.

    • 5.Limitazioni

      A integrazione del punto II 3 non sono assicurati i seguenti casi:

      il rimborso è possibile esclusivamente in relazione alle spese addebitate da una società ufficialmente autorizzata a eseguire tali interventi.

    Assicurazione per annullamento del viaggio

    • 1.Descrizione della copertura

      Sono assicurate le spese di viaggio della persona assicurata se questa è interessata da uno degli eventi assicurati e il viaggio deve essere annullato o ritardato.

    • 2.Campo di applicazione

      • 2.1.Requisiti

        Le spese di viaggio devono essere state pagate per almeno il 60% con la carta.

      • 2.2.Durata

        La copertura assicurativa inizia con la prenotazione del viaggio e termina con l’inizio del viaggio.

      • 2.3.Copertura geografica

        In tutto il mondo

    • 3.Eventi assicurati

      Sono assicurati i seguenti eventi, qualora comportino un’incapacità di viaggio:

      • malattia grave (compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica) o infortunio grave di una persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio o di una persona vicina che non partecipa al viaggio;
      • decesso di una persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio o di una persona vicina che non partecipa al viaggio;
      • disposizione della quarantena per la persona assicurata o una persona che partecipa al viaggio prima del viaggio. Ciò include le quarantene dovute a epidemie o pandemie;
      • perdita involontaria del posto di lavoro della persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio;
      • danni gravi alla proprietà della persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio presso il domicilio in seguito a furto, acqua, incendio o eventi naturali che ne richiedano la presenza imprescindibile a casa;
      • furto dei documenti personali della persona assicurata o della persona che partecipa al viaggio, indispensabili per il viaggio, e segnalazione all’autorità di polizia competente;
      • eventi inattesi lungo l’itinerario di viaggio previsto (ad es. catastrofi naturali, eventi bellici), se mettono concretamente in pericolo la vita della persona assicurata o il viaggio è espressamente sconsigliato a motivo di tali eventi dalle autorità ufficiali (DFAE);
      • mancanza o limitazione dei trasporti pubblici o dei mezzi di trasporto a causa di
        • maltempo;
        • sciopero o agitazioni dei lavoratori;
        • guasto o incidente.

    • 4.Prestazioni assicurate

      Vengono rimborsati i seguenti costi fino alla somma assicurata massima concordata:

      • in caso di annullamento: le spese di viaggio rimanenti che non vengono rimborsate dal rispettivo operatore;
      • in caso di inizio ritardato: le spese di viaggio aggiuntive nonché le spese per le prestazioni non utilizzate, fino a concorrenza di quelle sostenute in caso di annullamento del viaggio;

      In caso di viaggi o locazione in comune con altri, i costi sono limitati alla rispettiva quota delle persone assicurate.

    • 5.Limitazioni

      Si applicano le limitazioni indicate al punto II 3.

    Assicurazione per interruzione del viaggio

    • 1.Descrizione della copertura

      Sono assicurate le spese di viaggio della persona assicurata, se è coinvolta da uno degli eventi assicurati e per tale motivo il viaggio deve essere sospeso, prolungato o interrotto definitivamente.

    • 2.Campo di applicazione

      • 2.1.Requisiti

        Le spese di viaggio devono essere state pagate con la carta per almeno il 60%.

      • 2.2.Durata

        La copertura assicurativa incomincia con l’inizio del viaggio e vale durante il viaggio.

      • 2.3.Copertura geografica

        In tutto il mondo

    • 3.Eventi assicurati

      Sono assicurati i seguenti eventi, se comportano una sospensione, un’interruzione o un prolungamento del viaggio:

      • malattia grave (compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica) o grave infortunio di una persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio o di una persona vicina che non partecipa al viaggio;
      • decesso di una persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio o di una persona vicina che non partecipa al viaggio;
      • disposizione della quarantena per la persona assicurata o una persona che partecipa al viaggio durante il viaggio. Ciò include le quarantene dovute a epidemie o pandemie;
      • rifiuto alla persona assicurata o a una persona che partecipa al viaggio del trasporto o dell’ingresso durante il viaggio a causa del sospetto che soffrano di una malattia contagiosa (compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica);
      • danni gravi alla proprietà della persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio presso il domicilio in seguito a furto, acqua, incendio o eventi naturali per cui la presenza a casa è imprescindibile;
      • furto dei documenti personali della persona assicurata o della persona che partecipa al viaggio, indispensabili per il viaggio, e segnalazione all’autorità di polizia competente;
      • impossibilità della persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio di effettuare il viaggio di andata, di proseguire o di ritornare come previsto con l’auto a causa di
        • eventi naturali imprevisti che hanno dimostratamente causato il blocco della strada, oppure
        • indisponibilità del veicolo privato o a noleggio utilizzato per il viaggio a causa di incidente o guasto. I contrattempi dovuti a chiavi o carburante non sono assicurati;
      • mancanza o limitazione dei trasporti pubblici o dei mezzi di trasporto a causa di
        • maltempo;
        • sciopero o agitazioni dei lavoratori;
        • guasto o incidente;
      • eventi inattesi lungo l’itinerario di viaggio previsto (ad es. catastrofi naturali, eventi bellici), se mettono concretamente in pericolo la vita della persona assicurata o il viaggio viene espressamente sconsigliato a motivo di tali eventi dalle autorità ufficiali (DFAE).

    • 4.Prestazioni assicurate

      Vengono rimborsati i seguenti costi fino alla somma assicurata massima concordata:

      • spese di viaggio per la parte di viaggio non utilizzata;
      • spese supplementari per il viaggio di ritorno e l’alloggio.

      Il risarcimento è calcolato sulla base del totale delle spese di viaggio, dedotte le prestazioni fruite. Per il rimborso delle spese restanti, i giorni di viaggio di cui non si è usufruito vengono rapportati ai giorni totali di viaggio.

    • 5.Limitazioni

      A integrazione del punto II 3 non sono assicurati i seguenti casi:

      • spese per il viaggio di ritorno originariamente prenotato;
      • se l’agenzia di viaggi, l’organizzatore, il locatore ecc.
        • non è oggettivamente in grado di continuare a erogare le prestazioni contrattuali,
        • interrompe o deve interrompere il viaggio,
        • in base alle disposizioni legali è tenuto ad assumersi i costi del viaggio di ritorno;
      • se la persona assicurata o una persona che partecipa al viaggio si è recata in un contesto di epidemia/pandemia nel luogo di destinazione del viaggio nonostante ciò fosse sconsigliato dal governo del suo Stato di domicilio o dalle autorità locali e ha contratto la rispettiva malattia;
      • rifiuto dell’ingresso o del trasporto riconducibile al fatto che la persona assicurata o una persona che partecipa al viaggio ha ignorato le prescrizioni di viaggio e/o ingresso in vigore o si rifiuta di rispettarle;
      • rifiuto dell’ingresso o del trasporto dovuto a restrizioni generali al viaggio o all’ingresso.

    Garanzia miglior prezzo

    • 1.Descrizione della copertura

      È assicurata la differenza di prezzo tra oggetti se entro 14 giorni dall’acquisto è stata trovata un’offerta più conveniente.

    • 2.Campo di applicazione

      • 2.1.Requisiti
        • L’oggetto assicurato deve essere stato acquistato per scopi privati e pagato con la carta per almeno il 60%.
        • La differenza di prezzo deve essere di almeno CHF 30.–.
      • 2.2.Durata

        La copertura assicurativa decorre dalla data di acquisto dell’oggetto assicurato e dura 14 giorni.

      • 2.3.Copertura geografica

        Sia il venditore dell’oggetto assicurato sia l’offerente dell’articolo identico devono essere operatori professionali con sede in Svizzera (ad es. negozio al dettaglio, vendita per corrispondenza, fornitore via Internet).

    • 3.Eventi assicurati

      È assicurata la differenza di prezzo tra il prezzo effettivamente pagato e l’offerta più conveniente, se quest’ultima è stata trovata entro 14 giorni dalla data di acquisto. La data di acquisto è quella indicata sulla carta.

      L’offerta comparativa deve essere identica (modello identico, dotazione e prestazioni identiche, numero di modello identico).

    • 4.Prestazioni assicurate

      Viene pagata la differenza constatata tra il prezzo effettivamente pagato e l’offerta comprovatamente più vantaggiosa.

      L’indennizzo ammonta al massimo alla somma assicurata concordata.

    • 5.Limitazioni

      A integrazione del punto II 3 non sono assicurati i seguenti casi:

      • oggetti offerti solo a una cerchia limitata di acquirenti (non pubblici) (ad es. negozi per studenti o per il personale);
      • oggetti derivanti da liquidazioni commerciali;
      • telefoni cellulari;
      • mezzi ausiliari medici (ad es. occhiali, apparecchi medicali, protesi);
      • oggetti usati e beni di seconda mano;
      • veicoli a motore.

    Estensione della garanzia

    • 1.Descrizione della copertura

      Sono assicurati i danni a nuovi apparecchi acquistati che si verificano durante l’estensione della garanzia.

    • 2.Campo di applicazione

      • 2.1.Requisiti

        L’apparecchio assicurato

        • deve avere un prezzo di acquisto di almeno CHF 100.–;
        • deve essere stato acquistato per scopi privati e pagato con la carta per almeno il 60%;
        • in caso di sinistro non deve avere più di cinque anni;
        • deve disporre di una garanzia del produttore o del rivenditore.
      • 2.2.Durata

        La copertura assicurativa durante il periodo di estensione della garanzia assicurata inizia alla scadenza della garanzia del produttore o del rivenditore compresa nel contratto di acquisto. La durata assicurata corrispondente alla carta è indicata nella panoramica delle coperture assicurative.

      • 2.3.Copertura geografica

        L’assicurazione vale esclusivamente per gli apparecchi acquistati presso un fornitore commerciale (ad es. negozio al dettaglio, vendita per corrispondenza, fornitore via Internet) con sede in Svizzera o nei paesi confinanti (Germania, Francia, Principato del Liechtenstein, Italia e Austria) o presso uno shop online con riferimento alla Svizzera (ad es. indirizzo Internet «.ch» e/o pagamento in CHF).

      • 2.4.Apparecchi e accessori assicurati
        • Elettrodomestici (cosiddetta «merce bianca») come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni, forni a microonde, frigoriferi, robot da cucina, tostapane, aspirapolvere, ferri da stiro, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, asciugacapelli.
        • Apparecchi elettronici di intrattenimento (cosiddetta «merce marrone») come televisori, proiettori, lettori DVD/Blu-ray, sistemi home cinema, impianti hi-fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere, apparecchi GPS, console per videogiochi.
        • Apparecchi elettrici per le comunicazioni (cosiddetta «merce grigia») come cellulari, tablet, indossabili, computer, notebook, stampanti, fotocopiatrici, fax, scanner, dischi fissi esterni.
        • Gli accessori (ad es. adattatori, cavi e trasformatori) sono coassicurati solo se sono stati acquistati insieme a un apparecchio assicurato e sono stati utilizzati conformemente all’uso previsto.
    • 3.Eventi assicurati

      Sono assicurati i difetti di materiale e fabbricazione di un apparecchio o di accessori assicurati che sarebbero coperti anche dalla garanzia del produttore.

    • 4.Prestazioni assicurate

      Vengono rimborsate le spese direttamente sostenute per la riparazione o la sostituzione di un dispositivo assicurato non funzionante a causa di difetti del materiale e/o di fabbricazione.

      L’indennizzo ammonta al massimo alla somma assicurata concordata.

    • 5.Limitazioni

      A integrazione del punto II 3 non sono assicurati i seguenti casi:

      • apparecchi sprovvisti di numero di serie o il cui numero di serie è irriconoscibile;
      • apparecchi non muniti di marcatura CE o di un marchio di omologazione equivalente;
      • difetti o malfunzionamenti non accettati dal costruttore nell’ambito della garanzia originaria;
      • danni dovuti a difetti di serie in fase di produzione e danni correlati a un richiamo del produttore;
      • eventi e cause riconducibili direttamente o indirettamente a fattori esterni, come ad es. trasporto, consegna, installazione, danni dovuti a incidenti, abuso, danneggiamento per negligenza, incendio, danni causati da acqua o liquidi, corrosione, sabbia, caduta di fulmini, blackout, oscillazioni di corrente o linee di alimentazione o di scarico collegate erroneamente;
      • danni conseguenti (ad es. successivi a riparazioni incomplete durante il periodo di garanzia), costi di terzi, assistenza, ispezioni, pulizia, riparazioni cosmetiche che non influiscono sulla funzionalità, danni da virus, errori del software;
      • apparecchi di domotica (installazione fissa);
      • veicoli e velivoli di qualsiasi tipo, compresi gli accessori e l’equipaggiamento;
      • utensili elettrici, tosaerba mobili, robot tosaerba;
      • componenti sostituibili di apparecchi o materiali di consumo per apparecchi con durata limitata, che devono essere sostituiti regolarmente, come ad es. fusibili, batterie, pile, supporti dati, nastri, pulsanti, cartucce per stampanti, cartucce per toner, testine di stampa, mouse per computer, telecomandi, joystick e altri controller esterni.

    24-h-Assistance

    Le prestazioni di assistenza qui di seguito elencate vengono fornite su richiesta della persona assicurata. Si tratta di servizi dell’assicuratore e non di prestazioni assicurative. Gli eventuali costi derivanti da tali prestazioni sono a carico della persona assicurata.

    Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza indicate, la persona assicurata può chiamare il seguente numero 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, sia prima che durante il viaggio: telefono +41 44 283 34 18.

    La persona assicurata è tenuta a rimborsare all’assicuratore l’intero anticipo delle spese, comprese eventuali spese di bonifico, entro 30 giorni dalla fine del viaggio. La persona assicurata riceve dall’assicuratore la relativa fattura.

    • 1.Travel Hotline (centrale per le chiamate di emergenza)

      La persona assicurata può fruire dei servizi qui indicati della Travel Hotline 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, sia prima che durante il viaggio.

      • Informazioni su condizioni di ingresso, tariffe, dogane, valute e norme sanitarie.
      • Indicazione di un medico o di un ospedale nonché fornitura di indirizzi di contatto di avvocati e traduttori nei dintorni del luogo di soggiorno. In caso di problemi di comunicazione, l’assicuratore fornisce un aiuto per la traduzione.
      • Consulenza in caso di piccoli problemi medici nel paese in cui si viaggia.
      • Consulenza in caso di problemi di ordinaria amministrazione nel paese in cui si viaggia.
      • Comunicazione ai familiari e al datore di lavoro della persona assicurata in merito all’accaduto e alle misure adottate dalla Travel Hotline.

      La Travel Hotline non è responsabile per danni patrimoniali e problemi di salute derivanti dalle informazioni fornite.

    • 2.Anticipo delle spese in caso di ricovero in ospedale

      Se durante un viaggio al di fuori dello Stato di domicilio la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale o sottoporsi a una cura medica, l’assicuratore fornisce, se necessario, un anticipo fino a CHF 4 500.– per i costi di ospedale rispettivamente di cura.

    • 3.Anticipo delle spese in caso di provvedimenti di perseguimento penale

      Se durante un viaggio al di fuori del proprio Stato di domicilio la persona assicurata viene arrestata o minacciata di arresto, vengono erogate le prestazioni seguenti:

      • anticipo massimo di CHF 10 000.– per le spese dell’avvocato e dell’interprete in relazione alla situazione;
      • anticipo per una cauzione penale richiesta fino a un massimo di CHF 15 000.–.

    • 4.Anticipo in contanti

      Se durante un viaggio al di fuori dello Stato di domicilio la persona assicurata viene rapinata o derubata di tutto il denaro contante (compresi i mezzi di pagamento per il viaggio) e non sussiste altra possibilità di prelevare denaro contante, sulla base di una telefonata l’assicuratore versa un anticipo di CHF 1 200.–.

      In caso di smarrimento dei mezzi di pagamento per altri motivi (non furto o rapina), l’assicuratore fornisce consulenza per procurarsi a breve termine denaro contante. Non è previsto alcun anticipo in contanti.

    • 5.Home Care

      Se durante un viaggio insorgono situazioni di emergenza presso il domicilio permanente della persona assicurata in Svizzera in seguito a incendi, eventi naturali, effrazione, danni causati dall’acqua nonché rottura di vetri, l’assicuratore comunica alla persona assicurata il numero di telefono di un artigiano idoneo. Quest’ultimo deve essere chiamato dalla persona assicurata e adotta le misure immediate in modo tale da evitare ulteriori danni. I costi per l’eliminazione urgente del danno sono a carico della persona assicurata, che riceverà la fattura direttamente dall’artigiano incaricato.

IV. Procedura e obblighi in caso di sinistro

Se avete subito un sinistro, procedete nel modo seguente:

1. Per prestazioni in caso di emergenza nell’ambito dell’Assistenza medica durante il viaggio, di Home-Assistance, di Assistance veicoli o di 24-h-Assistance, dovete assolutamente prendere subito contatto con l’assicuratore affinché sia possibile stabilire insieme come procedere e prestare l’aiuto necessario. La centrale per le chiamate d’emergenza è a vostra disposizione giorno e notte, anche la domenica e nei giorni festivi (telefono +41 44 283 34 18).

2. Per usufruire delle prestazioni del Servizio Concierge, la persona assicurata può chiamare il seguente numero: +41 800 752 846 (chiamate dalla Svizzera), +41 58 958 80 00 (chiamate dall’estero).

3. Per usufruire delle prestazioni della Protezione giuridica online, contattate tassativamente l’assicuratore per telefono al numero +41 44 283 38 05.

4. In tutti gli altri casi vi preghiamo di notificare il sinistro su allianz-travel.ch/viseca e di inviare quanto prima la documentazione necessaria.

Copertura assicurativa Obblighi di comportamento in caso di sinistro Documenti specifici rilevanti

Assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto

  • Informare immediatamente l’assicuratore in merito all’evento
  • Conferma di prenotazione del mezzo di trasporto
  • Attestato d’invalidità o certificato di morte

Spese di ricerca e salvataggio

  • Inviare le fatture prima all’assicurazione infortuni o malattia competente
  • Fattura relativa alle misure di salvataggio
  • Conteggi dell’assicurazione malattia/infortuni in relazione alla partecipazione ai costi

Assicurazione per annullamento del viaggio

  • Consultare un medico specialista (psichiatra in caso di malattia mentale)
  • Richiedere un rapporto medico dettagliato
  • Annullare subito il viaggio
  • Attestazione dell’evento assicurato (ad esempio rapporto medico dettagliato con diagnosi)
  • Conferma di prenotazione per il viaggio
  • Conferma di annullamento e conteggio delle spese di annullamento

Assicurazione per interruzione del viaggio

  • Far redigere la conferma dell’interruzione del viaggio
  • Attestazione dell’evento assicurato (ad esempio rapporto medico dettagliato con diagnosi)
  • Conteggi delle prestazioni non utilizzate
  • Conferma di interruzione/fattura delle spese di annullamento
  • Conferma di prenotazione per il viaggio

Assistenza medica durante il viaggio (spese di cura)

  • Presa di contatto immediata con l’assicuratore
  • Inviare le fatture prima all’assicurazione infortuni o malattia competente
  • Conteggi dell’assicurazione malattia/infortuni in relazione alla partecipazione ai costi

Assicurazione per ritardo del bagaglio

  • Far redigere il verbale danni dall’impresa di trasporti
  • Attestazione del ritardo (denominata anche Property Irregularity Report/PIR)
  • Ricevute d’acquisto degli acquisti sostitutivi

Assicurazione bagaglio

  • Far redigere il verbale danni dall’impresa di trasporti
  • In caso di furto/rapina informare immediatamente la polizia
  • Tenere a disposizione gli oggetti danneggiati fino alla liquidazione del sinistro e, su richiesta, spedirli a proprie spese per una perizia
  • Presa di posizione della compagnia aerea sulla richiesta di rimborso
  • Rapporto di polizia
  • Ricevute d’acquisto
  • Fattura della riparazione o conferma del danno totale

Assicurazione franchigia per noleggio auto

  • Far redigere il verbale danni dal noleggiatore
  • Verbale danni del servizio di autonoleggio
  • Conteggio finale dell’autonoleggio
  • Verbale di presa in consegna/riconsegna

Casco totale veicolo a noleggio

  • Denuncia di incidente alla polizia
  • Far redigere il verbale danni dal noleggiatore
  • Verbale danni del servizio di autonoleggio
  • Conteggio finale dell’autonoleggio
  • Verbale di presa in consegna/riconsegna
  • Rapporto di polizia

Garanzia miglior prezzo

  • Prova datata della differenza di prezzo
  • Ricevuta d’acquisto con denominazione dell’articolo

Estensione della garanzia

  • Ricevuta d’acquisto
  • Fattura della riparazione o conferma del danno totale

Assicurazione shopping e trasporto

  • In caso di furto/rapina informare immediatamente la polizia
  • Tenere a disposizione gli oggetti danneggiati fino alla liquidazione del sinistro e, su richiesta, spedirli a proprie spese per una perizia
  • Ricevute d’acquisto
  • Fattura della riparazione o conferma del danno totale
  • Presa di posizione del venditore in merito alla domanda di rimborso
  • Rapporto di polizia in caso di furto/rapina

Assicurazione biglietti

  • Consultare un medico specialista (psichiatra in caso di malattia mentale)
  • Richiedere un rapporto medico dettagliato
  • Conferma di prenotazione per l’evento
  • In caso di differimento: conferma di differimento

Conto sicuro online

  • Denuncia immediata alla polizia e all’istituto finanziario
  • Richiedere all’istituto finanziario interessato una dichiarazione scritta in merito all’indennizzo del danno patrimoniale
  • Rapporto di polizia
  • Prova dell’indennizzo dell’istituto finanziario interessato
  • Estratti conto/carte con addebiti abusivi

Protezione giuridica online

  • Presa di contatto immediata con l’assicuratore

Assistance veicoli

  • Presa di contatto immediata con l’assicuratore
  • Giustificativi dei costi aggiuntivi
  • Se necessario, rapporto di polizia, certificato medico
  • Conferma di prenotazione per il viaggio

Home-Assistance

  • Presa di contatto immediata con l’assicuratore
  • Prova del danno all’abitazione
  • Conferma di prenotazione per il viaggio
  • Giustificativi dei costi

24-h-Assistance

  • In caso di anticipi sui costi o in contanti: rapporto di polizia, notifica di smarrimento, rapporto medico (con diagnosi), denuncia o reclamo o documenti giudiziari

 

In caso di domande sulle prestazioni assicurative siamo a vostra completa disposizione.

A questo proposito vi preghiamo di contattare il nostro Centro servizi, telefono +41 44 283 38 05 (orari di apertura del Centro servizi: dal lunedì al venerdì, ore 08:00–18:00).