Informativa per i clienti e Condizioni d’Assicurazione per carte di pagamento di Viseca Card Services SA
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Vale anche per le carte delle banche partner e carte in valuta estera emesse da Viseca Card Services SA. Per queste carte di pagamento combinate con due funzioni di pagamento (funzione di credito/prepaid e di debito) la copertura assicurativa vale solo in caso di utilizzo della funzione di credito/prepaid. Se si utilizza la funzione di debito non sussiste alcuna copertura assicurativa.
Coperture assicurative | Somme massime assicurate in CHF per evento | Copertura geografica | Pagamento con la carta | Durata massima del viaggio |
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Garanzia miglior prezzo | 1'000.- | Svizzera | 60% | - |
Sommario
- Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)
- Condizioni d’Assicurazione
- I. Introduzione e definizioni
- II. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative
- III. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative
- IV. Procedura e obblighi in caso di sinistro
Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)
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1.Parti
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1.1.Assicuratore
Soggetto che si assume il rischio e fornitore delle prestazioni relativamente a tutte le coperture assicurative, ad eccezione della protezione giuridica online, è Allianz Assistance, registrata come AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.
Soggetto che assume il rischio e fornitore delle prestazioni per la protezione giuridica online è Dextra Protezione giuridica SA, con sede in Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo.
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1.2.Stipulante
Viseca Payment Services SA, con sede in Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo.
Secondo le Condizioni d’Assicurazione, la stipulante può delegare compiti a terzi.
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1.3.Emittente di carte
Viseca Card Services SA con sede in Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo.
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2.Premio
Il premio assicurativo è a carico della stipulante.
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3.Tipo di assicurazione
L’assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto è un’assicurazione di somma fissa. Tutte le altre coperture assicurative sono assicurazioni contro danni.
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4.Trattamento dei dati personali
Alla stipula di un contratto di carta di credito, Viseca Payment Services SA, in qualità di stipulante, riceve dall’emittente di carte i dati degli assicurati (titolari delle carte). La stipulante tratta i dati dei clienti come da contratto. Nell’ambito di una notifica di sinistro, sia la stipulante che l’emittente di carte sono autorizzate a inoltrare all’assicuratore, all’intermediario assicurativo o al gestore di sinistri i dati necessari alla verifica e al disbrigo delle pretese di risarcimento presentate dal titolare della carta. Si tratta dei dati personali ricevuti e rilevati (inclusi i dati di terzi) e dei documenti inoltrati dalle persone danneggiate.
L’assicuratore, gli intermediari assicurativi incaricati dalla stipulante e i gestori di sinistri sono autorizzati
- a ottenere presso terzi coinvolti i dati necessari alla gestione del contratto e del sinistro, a elaborarli e a prendere visione degli atti ufficiali;
- a inoltrare se necessario dati personali ad assicuratori, autorità, avvocati e periti esterni coinvolti;
- a fornire informazioni al fine di individuare e prevenire abusi assicurativi;
- a elaborare i dati rilevati al fine di determinare premi, accertare rischi, effettuare analisi statistiche e per scopi di marketing.
Le persone coinvolte sono tenute a trattare con riservatezza i dati personali.
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5.Delega
L’emittente di carte riceve a nome e su mandato della stipulante le comunicazioni e gli atti giuridici dei titolari delle carte pertinenti dal punto di vista assicurativo e glieli inoltra. L’emittente di carte può altresì far pervenire al titolare della carta, a nome e per conto della stipulante, comunicazioni rilevanti per l’assicurazione e compiere atti giuridici.
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6.Copertura assicurativa
In linea di massima, la copertura assicurativa è garantita finché sussiste un effettivo rapporto contrattuale relativo alla carta. Disposizioni particolari concernenti la durata temporale dei rischi assicurati si possono evincere dalle Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative.
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7.Modifica dell’estensione della copertura e/o delle Condizioni d’Assicurazione
La stipulante può adeguare le Condizioni d’Assicurazione (ivi comprese le somme assicurate) conformemente alle disposizioni stabilite al punto II 2.
Condizioni d’Assicurazione
L’assicuratore Allianz Assistance è registrato come AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) e viene di seguito denominato «assicuratore». L’assicuratore eroga per l’emittente di carte le prestazioni concordate secondo il contratto collettivo di assicurazione stipulato con Viseca Payment Services SA, di seguito denominata «stipulante». Tali prestazioni sono definite dalle presenti Condizioni d’Assicurazione e, in aggiunta, dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Una panoramica delle prestazioni e delle carte assicurate è riportata nella tabella delle prestazioni.
I. Introduzione e definizioni
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1. Introduzione
Le Condizioni d’Assicurazione sono strutturate come segue:
Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative
Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)
I. Introduzione e definizioni
II. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative
III. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative
IV. Procedura e obblighi in caso di sinistro
Nelle definizioni sono spiegati termini importanti che, ai fini di una migliore riconoscibilità, sono indicati in corsivo nelle seguenti Condizioni d’Assicurazione.
Nella Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative vengono stabiliti in modo esaustivo, a integrazione delle Disposizioni comuni e particolari, le somme assicurate applicabili per ogni tipo di carta in caso di sinistro, la copertura geografica, l’eventuale requisito relativo all’impiego della carta al momento dell’acquisto e la durata del viaggio.
Le Disposizioni comuni si applicano in tutti i casi in cui le Disposizioni particolari non prevedano disposizioni di diverso tenore. In caso di contraddizioni si applicano le Disposizioni particolari.
La panoramica sulla procedura e gli obblighi in caso di sinistro illustra come procedere e a quali obblighi ottemperare in caso di sinistro. Prevale in caso di contraddizioni rispetto alle Disposizioni comuni e particolari.
Ai fini di una migliore leggibilità si rinuncia all’uso della doppia forma maschile/femminile.
In presenza di differenze linguistiche tra la versione francese, italiana, inglese e tedesca delle Condizioni d’Assicurazione, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.
2. Definizioni
Estero:
ogni paese diverso dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.
Eventi naturali:
sinistri verificatisi a causa di eventi naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, caduta di massi, frane o smottamenti. I sinistri causati da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati eventi naturali.
Epidemia:
malattia contagiosa riconosciuta come tale dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o da un’autorità governativa ufficiale nello Stato di domicilio o di destinazione della persona assicurata.
Carte:
tutte le carte di pagamento assicurate (comprese le carte supplementari) dell’emittente secondo la Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative.
Collisione:
danni causati da un evento improvviso e violento, agente dall’esterno, che rendono impossibile la continuazione del viaggio o non consentono più per legge la continuazione del viaggio. Tra questi rientrano in particolare danni dovuti a urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento e affondamento.
Persone vicine:
- coniuge o convivente (in seguito a matrimonio, unione domestica registrata o convivenza);
- coinquilini;
- genitori e matrigne/patrigni;
- figli, figliastri, bambini in affidamento, figli adottivi o bambini per i quali c’è un procedimento di adozione in corso;
- fratelli e sorelle;
- persone che assistono figli minorenni o familiari bisognosi di cure;
- tutore per legge e persone sotto tutela;
- amici o parenti molto stretti, con i quali si hanno contatti frequenti.
Catastrofe naturale:
evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall’evento, mette a rischio la vita di numerose persone o causa ingenti danni materiali all’infrastruttura locale.
Mezzi di trasporto pubblici:
mezzi di spostamento che circolano regolarmente sulla base di un orario e il cui utilizzo è a pagamento; taxi, autovetture a noleggio e navi da crociera non sono inclusi nei mezzi di trasporto pubblici.
Pandemia:
epidemia riconosciuta come pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o da un’autorità governativa ufficiale nello Stato di domicilio o di destinazione della persona assicurata.
Guasto:
qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato causato da un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile proseguire il viaggio o a causa del quale per legge non è consentito proseguire il viaggio. Sono equiparati al guasto: difetto agli pneumatici, mancanza di carburante, carburante errato, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso, perdita o danneggiamento della chiave del veicolo o batteria scarica.
Quarantena:
limitazione obbligatoria della libertà (compreso l’isolamento) su disposizione o altra richiesta di un governo o di un’autorità pubblica, basata sul sospetto che la persona assicurata o una delle persone che partecipano al viaggio siano state esposte a una malattia contagiosa. Il suo obiettivo è impedire la diffusione della malattia contagiosa. Non è assicurata una quarantena che si applica a livello generale o in generale a un’intera popolazione o a parte di essa, oppure a una zona geografica o a parte di essa o ancora che si applica in funzione della destinazione del viaggio, dell’origine o del transito della persona interessata.
Viaggio:
spostamento che inizia con la partenza dal domicilio, include almeno un pernottamento fuori dal domicilio, deve comprendere andata e ritorno e termina con il ritorno al domicilio. La copertura assicurativa vale solo per viaggi privati. La durata massima del viaggio può essere limitata a seconda della copertura assicurativa. Vedi la Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative.
Spese di viaggio:
totale dei costi delle prestazioni prenotate per il trasporto e l’alloggio della persona assicurata e dei costi delle attività prenotate durante il viaggio.
Malattia/infortunio grave:
malattia o infortunio che provocano un’incapacità lavorativa illimitata o limitata nel tempo oppure un’impossibilità di viaggiare.
Infortunio:
incidente improvviso e involontario subito dal corpo umano in seguito a un fattore esterno straordinario che compromette la salute fisica, mentale o psichica o provoca il decesso.
Vandalismo:
la rottura intenzionale o dolosa di antenna, specchietto retrovisore, tergicristallo o dispositivo decorativo, la perforazione degli pneumatici, l’introduzione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante o dell’olio, lo squarcio della capote (cabriolet), l’imbrattamento con vernice o altre sostanze, lo squarcio del sedile; l’elenco è esaustivo.
Persone assicurate:
- il titolare della carta (carta principale, secondaria, supplementare e partner);
- il suo coniuge o convivente o partner registrato (con lo stesso indirizzo di domicilio e il medesimo domicilio);
- figli a carico del titolare della carta o del coniuge o convivente fino al compimento del 25° anno di età se vivono nella stessa economia domestica o sono domiciliati in Svizzera.
Domicilio:
luogo in cui la persona assicurata soggiorna prevalentemente e che è considerato il suo domicilio principale.
II. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative
Le «Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative» valgono solo se le «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative» non prevedono disposizioni di diverso tenore.
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1. Inizio e fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è valida a partire dall’emissione della carta da parte dell’emittente e dalla presa in consegna da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina
- con la fine del contratto fra l’emittente di carte e il titolare della carta;
- con l’esclusione dal contratto collettivo di assicurazione pronunciata dalla stipulante;
- con la fine del contratto collettivo di assicurazione tra la stipulante e l’assicuratore.
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2. Adeguamenti delle Condizioni d’Assicurazione
Le presenti Condizioni d’Assicurazione e le somme assicurate possono essere modificate in qualsiasi momento. Le modifiche verranno comunicate al titolare della carta principale tempestivamente e in forma adeguata e si considerano approvate da quest’ultimo a meno che il contratto della carta non venga disdetto in una data antecedente all’entrata in vigore della modifica.
In caso di modifiche delle Condizioni d’Assicurazione che non possono avere conseguenze negative sulle prestazioni assicurate non sussiste l’obbligo di informare il titolare della carta principale.
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3. Limitazioni della copertura assicurativa
Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate nelle «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative», non sussiste in linea di massima alcuna copertura assicurativa:
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3.1. Per i seguenti casi:
- abuso di alcool, droghe o medicamenti;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni e allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo;
- azioni/omissioni dovute a negligenza grave o dolo;
- reati o delitti commessi o relativi tentativi;
- oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. costi sostenuti per riacquistare oggetti assicurati o per scopi di polizia.
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3.2. Per eventi e relative conseguenze:
- già subentrati al momento della prenotazione o dell’acquisto della prestazione da assicurare o al momento dell’adesione all’assicurazione. In caso di infortuni preesistenti e malattie generali, croniche o ricorrenti sono assicurati soltanto i peggioramenti inattesi e acuti;
- il cui verificarsi era evidente per la persona assicurata al momento della prenotazione o dell’acquisto della prestazione da assicurare o dell’adesione all’assicurazione;
- nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario, consanguineo o parente acquisito della persona assicurata;
- in relazione a eventi bellici, attacchi terroristici, disordini di qualsiasi tipo, rapimenti, catastrofi naturali (a meno che nelle Disposizioni particolari siano espressamente definiti come assicurati) nonché incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
- in relazione a epidemie e pandemie, a meno che nelle Disposizioni particolari non siano espressamente definite come assicurate;
- in seguito a ordinanze delle autorità, ad es. chiusure di aeroporti, spazi aerei o strade, misure di polizia, ordinanze ecc.;
- in relazione a sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure embarghi della Svizzera, applicabili direttamente ai contraenti e in contrasto con la copertura assicurativa. Ciò vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure per gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America, a condizione che non vi si oppongano norme giuridiche svizzere.
In linea di massima, l’assicuratore declina qualsiasi responsabilità in caso di mancato adempimento delle prestazioni a causa di forza maggiore e non può in alcun caso sostituire i fornitori locali ufficiali di servizi d’emergenza come polizia e pompieri. In caso di notifica tardiva del sinistro, l’assicuratore non si assume alcuna responsabilità per prestazioni che non abbiano potuto essere fornite al momento opportuno.
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4. Assicurazione multipla
Complessivamente i costi vengono rimborsati una sola volta. In caso di assicurazione multipla, l’assicuratore corrisponde le prestazioni a titolo sussidiario. Eventuali prestazioni erogate dall’assicuratore per lo stesso sinistro valgono come anticipo e la persona assicurata cede in pari misura all’assicuratore i propri diritti nei confronti di terzi (responsabile civile, assicurazione facoltativa o obbligatoria). Un eventuale altro assicuratore che preveda parimenti solo una copertura sussidiaria partecipa ai costi proporzionalmente alla sua somma assicurata rispetto all’importo totale delle somme assicurate.
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5. Obblighi in caso di sinistro
La persona assicurata è tenuta a
- adempiere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento;
- fare tutto il possibile per contribuire a ridurre l’entità del danno e a chiarirne le cause;
- dispensare in caso di malattia o infortunio i medici curanti dal segreto professionale nei confronti dell’assicuratore.
Se può far valere le prestazioni fornite dall’assicuratore anche nei confronti di terzi, la persona assicurata deve tutelare tali diritti e cederli all’assicuratore.
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6. Violazione degli obblighi
Se la persona assicurata viola i propri obblighi, l’assicuratore può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
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7. Prescrizione
I diritti assicurativi si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell’evento su cui si basa l’obbligo di prestazione.
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8. Foro competente e diritto applicabile
Le azioni legali nei confronti dell’assicuratore possono essere intentate presso il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio della persona assicurata in Svizzera.
A integrazione delle presenti disposizioni si applica la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
III. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative
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1.Descrizione della copertura
È assicurata la differenza di prezzo tra oggetti se entro 14 giorni dall’acquisto è stata trovata un’offerta più conveniente.
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2.Campo di applicazione
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2.1.Requisiti
- L’oggetto assicurato deve essere stato acquistato per scopi privati e pagato con la carta per almeno il 60%.
- La differenza di prezzo deve essere di almeno CHF 30.–.
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2.2.Durata
La copertura assicurativa decorre dalla data di acquisto dell’oggetto assicurato e dura 14 giorni.
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2.3.Copertura geografica
Sia il venditore dell’oggetto assicurato sia l’offerente dell’articolo identico devono essere operatori professionali con sede in Svizzera (ad es. negozio al dettaglio, vendita per corrispondenza, fornitore via Internet).
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3.Eventi assicurati
È assicurata la differenza di prezzo tra il prezzo effettivamente pagato e l’offerta più conveniente, se quest’ultima è stata trovata entro 14 giorni dalla data di acquisto. La data di acquisto è quella indicata sulla carta.
L’offerta comparativa deve essere identica (modello identico, dotazione e prestazioni identiche, numero di modello identico).
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4.Prestazioni assicurate
Viene pagata la differenza constatata tra il prezzo effettivamente pagato e l’offerta comprovatamente più vantaggiosa.
L’indennizzo ammonta al massimo alla somma assicurata concordata.
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5.Limitazioni
A integrazione del punto II 3 non sono assicurati i seguenti casi:
- oggetti offerti solo a una cerchia limitata di acquirenti (non pubblici) (ad es. negozi per studenti o per il personale);
- oggetti derivanti da liquidazioni commerciali;
- telefoni cellulari;
- mezzi ausiliari medici (ad es. occhiali, apparecchi medicali, protesi);
- oggetti usati e beni di seconda mano;
- veicoli a motore.
Garanzia miglior prezzo
IV. Procedura e obblighi in caso di sinistro
Se avete subito un sinistro, procedete nel modo seguente:
1. Per prestazioni in caso di emergenza nell’ambito dell’Assistenza medica durante il viaggio, di Home-Assistance, di Assistance veicoli o di 24-h-Assistance, dovete assolutamente prendere subito contatto con l’assicuratore affinché sia possibile stabilire insieme come procedere e prestare l’aiuto necessario. La centrale per le chiamate d’emergenza è a vostra disposizione giorno e notte, anche la domenica e nei giorni festivi (telefono
2. Per usufruire delle prestazioni del Servizio Concierge, la persona assicurata può chiamare il seguente numero:
3. Per usufruire delle prestazioni della Protezione giuridica online, contattate tassativamente l’assicuratore per telefono al numero
4. In tutti gli altri casi vi preghiamo di notificare il sinistro su allianz-travel.ch/viseca e di inviare quanto prima la documentazione necessaria.
Copertura assicurativa | Obblighi di comportamento in caso di sinistro | Documenti specifici rilevanti |
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Assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto |
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Spese di ricerca e salvataggio |
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Assicurazione per annullamento del viaggio |
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Assicurazione per interruzione del viaggio |
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Assistenza medica durante il viaggio (spese di cura) |
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Assicurazione per ritardo del bagaglio |
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Assicurazione bagaglio |
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Assicurazione franchigia per noleggio auto |
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Casco totale veicolo a noleggio |
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Garanzia miglior prezzo |
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Estensione della garanzia |
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Assicurazione shopping e trasporto |
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Assicurazione biglietti |
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Conto sicuro online |
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Protezione giuridica online |
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Assistance veicoli |
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Home-Assistance |
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24-h-Assistance |
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In caso di domande sulle prestazioni assicurative siamo a vostra completa disposizione.
A questo proposito vi preghiamo di contattare il nostro Centro servizi, telefono +41 44 283 38 05 (orari di apertura del Centro servizi: dal lunedì al venerdì, ore 08:00–18:00).